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Il certificato dei carichi pendenti non ha alcun valore in fase d’assunzione (come negli appalti)

26/07/2018

Cass.Sez.Lavoro n.19012/2018

La Cassazione dice no alla richiesta di un Datore di lavoro che pretendeva, prima di assumere un nuovo dipendente, il suo certificato dei Carichi pendenti, in quanto detta richiesta si pone in aperto contrasto con il principio di presunzione d’innocenza costituzionalmente garantito nonché viola il disposto dell’art.8 dello Statuto dei Lavoratori.

La vicenda attiene ad una lavoratrice che, all’atto di assunzione presso Poste Italiane s.p.a., negava l’esibizione del proprio certificato dei Carichi pendenti, di talchè il datore di lavoro decideva di non formalizzare l’assunzione promessa.

Impugnato il diniego, Poste Italiane si vedeva respingere le proprie difese dai giudici di merito, i quali hanno stigmatizzato il comportamento del datore di lavoro ritenendolo oltraggioso del principio di non colpevolezza del futuro dipendente ed in violazione del CCNL d’applicazione, che consente di pretendere il “Certificato penale” (quale documento in cui sono riportate le condanne penali definitive) ma non quello dei Carichi pendenti.

La mancata previsione nel CCNL di detto certificato infatti - sostengono i giudici di merito - non può essere “superata” dalla necessità di conoscere l’attuale situazione penale del futuro assunto, non potendo il Datore pretendere il certificato dei Carichi pendenti, che “fotografa” una situazione in itinere e quindi passibile di essere superata con l’assoluzione del lavoratore.

Tale ragionamento è stato pienamente accolto dalla Cassazione, che l’ha fatto proprio rammentando come una diversa interpretazione (e quindi eventuale previsione nel CCNL) che arrivi ad includere, tra la documentazione richiesta all’atto di assunzione, anche i cd. “Carichi pendenti” risulterebbe in contrasto con l’art.8 dello Statuto dei lavoratori, che vieta di svolgere indagini, anche indirette, sulla vita personale del dipendente, prima di assumerlo alle proprie dipendenze.

Una presa di posizione forte, quindi, da parte dei Supremi Giudici, che mette in difficoltà quei Datori di lavoro che ritengono “indispensabile” assumere solo soggetti che risultino estranei da ogni questione penalmente rilevante (anche se la stessa sia, in quanto ai processi pendenti, non ancora passata in giudicato).

Esattamente quello che avviene anche negli appalti pubblici, tra i cui requisiti d’ammissione di carattere “personale” non si può annoverare la carenza di procedimenti penali in corso a carico dei soggetti che rappresentano gli operatori economici.