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Per la corte di cassazione penale la sola attività di consegna dei farmaci al di fuori dei locali della farmacia è lecita. Si può dire lo stesso da un punto di vista deontologico?
Cass. pen., Sez. VI, 22/12/2022, n. 48839
Con la recente sentenza n. 48839/2022 la Corte di Cassazione sezione penale ha indagato i profili di liceità della consegna di medicinali, sia da banco che con prescrizione, eseguita al di fuori della farmacia da parte di persone non abilitate all’esercizio della professione di farmacista.
La vicenda oggetto della sentenza menzionata ha visto coinvolti alcuni esercenti commerciali incaricati da alcuni farmacisti di consegnare ai pazienti i medicinali.
Più esattamente, i pazienti, dopo aver richiesto un farmaco al farmacista e, ove necessario, presentato la relativa ricetta, per il mero ritiro del medicinale potevano recarsi presso uno degli esercizi commerciali prescelti.
Per il Giudice di primo grado la condotta dei commercianti ha rappresentato una messa in atto di attività di esclusiva competenza del farmacista - deposito, distribuzione, somministrazione e commercializzazione di farmaci – integrando così un esercizio abusivo della professione di farmacista ex art. 348 c.p..
La Corte d’Appello, e altresì la Corte di Cassazione, invece, hanno ritenuto che il reato non fosse realizzato dal momento che le attività tipiche del farmacista sono state eseguite dai professionisti competenti.
Infatti, nel corso del giudizio l’accertamento che “a compiere le attività tipiche della professione - ricezione ordinativi e ricette, predisposizione, confezionamento del prodotto e emissione dello scontrino fiscale, attestante la vendita, - fosse la farmacista e che tali attività avvenissero esclusivamente nei locali della farmacia, come confermato dai verbali di sequestro, dai quali risultava che, al momento del sequestro, presso la macelleria della D.D. e nell'autovettura del C.C., erano stati rinvenuti farmaci, confezionati singolarmente in buste con il logo della farmacia, il nominativo di ciascun cliente scritto a penna e contenenti lo scontrino fiscale, emesso dalla farmaci […]” è stato ritenuto determinante per escludere che i negozianti abbiano dispensato dei farmaci.
Se dal punto di vista penale viene così sancita la liceità di tale modalità di recapito del farmaco, dal punto di vista deontologico questa attività può far insorgere delle problematiche?
Il codice deontologico del farmacista, in particolare l’art. 30, consente in via generale che l’attività di consegna del farmaco sia effettuata fuori dai locali della farmacia e in particolare al domicilio del paziente.
La consegna c.d. extra-banco del farmaco deve essere svolta, però, nel rispetto di altre norme deontologiche, alcune delle quali sono citate direttamente dall’art. 30.
Più esattamente, il farmacista nell’adoperarsi per il recapito del medicinale deve, innanzitutto, tutelare la libertà di scelta del paziente sulla farmacia (art. 14 codice deontologico), ossia non deve effettuare azioni che possano esercitare un indebito condizionamento della volontà del paziente o siano un vincolo per il reperimento del medicinale.
In tal senso, l’attività di consegna non deve nemmeno diventare uno strumento che abbia lo scopo di ottenere un indebito accaparramento di ricette, attività vietata dall’art. 18 del codice deontologico.
Il farmacista, poi, deve effettuare una corretta attività di consiglio e informazione della pazientela (art. 15 codice deontologico) anche se non recapita il prodotto direttamente nelle mani del paziente e non può consegnare il farmaco soggetto a prescrizione prima di aver ricevuto e controllato la relativa ricetta medica.
Infine, il professionista deve utilizzare sistemi che tutelino la riservatezza dei dati del paziente stesso e siano rispettosi del segreto professionale (art 39 codice deontologico), come l’utilizzo di involucri non trasparenti che non recano riferimenti al farmaco così da non fornire informazioni sullo stato di salute del paziente (condotta tenuta anche dagli imputati nella sentenza in esame).
Con l’attenzione posta ai limiti deontologici summenzionati, il farmacista che nell’ambito dell’esercizio della propria attività svolge anche consegne presso luoghi esterni alla farmacia anche per il tramite di soggetti non abilitati (come i corrieri) non pare incorra in potenziali lesioni del codice deontologico. Si aggiunge che il farmacista dovrà anche tenere conto delle disposizioni relative alla specifica tipologia di medicinale. Infatti, se per alcune classi di farmaci non vi sono particolari limitazioni rispetto alla consegna, per altre si prevedono metodi di trasporto o tracciamento, come nel caso dei farmaci stupefacenti, che possono anche inibire la possibilità di recapito a domicilio.
Molte attività farmaceutiche accompagnano già la normale consegna del farmaco in farmacia con quella all’indirizzo indicato dal paziente al momento dell’acquisto del medicinale.
Le farmacie autorizzate alla vendita on-line, ad esempio, possono spedire il farmaco, rigorosamente non soggetto ad obbligo di prescrizione medica, per mezzo di vettori addebitando anche i costi di consegna al paziente (così Federfarma nel proprio Vademecum sulla vendita on-line https://www.federfarma.it/Documenti/VenditeOnlineFederfarma.aspx).
Ciò che può rappresentare una sfida a livello normativo e deontologico è la regolamentazione dell’attività di consegna a domicilio del medicinale quale modalità primaria, o automatica, di fornitura (fenomeno ancora non in atto nel nostro paese).
Invero, un siffatto automatismo potrebbe portare ad un “allontanamento” nel rapporto farmacista-paziente (il paziente, ad esempio, potrebbe potenzialmente non recarsi mai in farmacia), dunque, la futura normativa dovrebbe essere in grado di armonizzare da un lato la possibilità delle attività farmaceutiche di efficientare i propri servizi, anche in ottica imprenditoriale, e dall’altro lato stabilire dei parametri per garantire il rispetto gli oneri deontologici e in generale tutelare la salute del paziente
Da questo punto di vista, la pandemia da Covid-19 ha indotto il legislatore a emanare delle norme che hanno disciplinato la possibilità di recapito del farmaco a domicilio, si pensi al DM 30 dicembre 2020, recante: “Dematerializzazione delle ricette mediche per la prescrizione di farmaci non a carico del Servizio sanitario nazionale e modalità di rilascio del promemoria della ricetta elettronica attraverso ulteriori canali, sia a regime che nel corso della fase emergenziale da COVID-19.” Tuttavia, si tratta di una regolamentazione emanata per il momento emergenziale, quindi vedremo se sarà predisposta una disciplina che regolamenti anche per l’esercizio ordinario dell’attività del farmacista.