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Cassazione: il lavoratore a termine, se sottoposto a licenziamento, ha diritto alla tutela per il recesso illegittimo

24/03/2025
Cass.Civ., Sez.Lav., 10/03/25, ord.nr. 6303 

Con l’ordinanza del 10 marzo 2025 n. 6303 la Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, ha ritenuto di applicare ad un lavoratore cessato a seguito di contratto a termine illegittimo la tutela prevista per il recesso illegittimo, stante le particolare caratteristiche del recesso del datore di lavoro, annoverabile ad un vero e proprio licenziamento (illegittimo).

Il fatto

La vicenda prende origine da un contenzioso inerente ad una domanda di accertamento della illegittimità di un rapporto di lavoro a termine, con relativa domanda di conversione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato (accolta sia in primo e secondo grado).

Giunti in ultimo grado di giudizio, la Corte di Cassazione, con la sent. n. 7060/2022, condivideva le osservazioni dei precedenti giudici di merito e quindi cassava con rinvio la sentenza alla Corte di Appello, in diversa composizione, per la decisione.

In particolare, la Corte di Cassazione confermava che fra le parti era intercorso un rapporto di lavoro a tempo indeterminato e condivideva quanto già precisato con riferimento alla natura del recesso datoriale, il quale veniva qualificato - per le modalità con cui era stato comunicato – non quale mera comunicazione della cessazione del rapporto a termine ma come un vero e proprio licenziamento.  

La Corte di Appello di Roma (presso cui era stato disposto il giudizio di rinvio), pur prendendo atto di quanto accertato dalla Corte di Cassazione, applicava la tutela prevista dall’art. 32, co. 5, L n. 183/2010 (relativa ai casi di illegittimità del contratto a termine), condannando la Società al ripristino di rapporto di lavoro a tempo indeterminato a corrispondere al lavoratore una indennità pari a n. 10 mensilità.

Il lavoratore presentava pertanto nuovo ricorso in Cassazione lamentando un errore nella scelta della tutela applicata.

Secondo il ricorrente, essendo stata accertata in via definita la natura di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nonché qualificato l’atto di disdetta del contratto a termine comunicato eo tempore alla stregua di un vero e proprio licenziamento, la tutela corretta sarebbe stata quella inerente al licenziamento illegittimo, ovvero l’art. 18 L. 300/1970 (allora in vigore nella formulazione pre-Fornero).

La decisione della Corte di Cassazione

La Cassazione condivideva la doglianze del lavoratore in merito al regime di tutela applicato a suo favore.

Nello specifico, l’argomentazione dei giudici Ermellini prendeva spunto dalla tutela concretamente applicata dal giudice dell’appello (art. 32 comma 5 della L. 183/2010), riguardante la fattispecie di impugnazione del contratto a termine illegittimo. Detta tutela prevede, come conseguenza dell’accertata illegittimità del contratto a termine, il ripristino di un contratto di lavoro a tempo indeterminato e la condanna ad una indennità fra le 2,5 e le 12 mensilità.

Nel caso di specie, tuttavia, la Cassazione rilevava come la natura di licenziamento dell’atto risolutivo del rapporto di lavoro imporrebbe la necessità di considerare la vicenda in questione alla stregua di una impugnazione di un licenziamento illegittimo, applicando pertanto la relativa tutela.

A questo punto, pertanto, la Cassazione trae le conclusioni in ordine alla disciplina da applicare alla vicenda in esame.

Pur condividendo i precedenti giurisprudenziali che confermano come, nel caso di scadenza di un contratto di lavoro a termine illegittimamente stipulato e di comunicazione (da parte del datore di lavoro) della conseguente disdetta, non sia applicabile la tutela per i licenziamenti illegittimi, qualora il datore di lavoro, anziché limitarsi a comunicare la disdetta per scadenza del termine, abbia intenso intimare un vero e proprio licenziamento da quest'ultimo rapporto.

In altri termini, una manifestazione di una volontà datoriale che, per le modalità di esternazione, sia maggiormente assimilabile ad un licenziamento rispetto che ad una semplice disdetta di un contratto a termine ritenuti illegittimo, secondo i giudici di Cassazione, dovrebbe determinare in capo la lavoratore la facoltà di trattare tale recesso proprio come un licenziamento, e procedere pertanto alla tempestiva impugnazione con la possibilità di vedersi applicata la relativa tutela.

La Cassazione ha pertanto disposto nuovo rinvio del giudizio in Corte di appello, diversa composizione, affinché provveda, sulla stregua delle considerazioni sopra esposte, all’applicazione della tutela di cui all’art. 18 L. 300/1970.