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Caro materiali: il nuovo decreto M.I.M.S. introduce novità sulle variazioni percentuali più significative superiori all’8%
Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili , Decreto 4/04/2022
Il 12 maggio 2022 è stato pubblicato in gazzetta Ufficiale dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (MIMS) il Decreto 4 aprile 2022 recante “la Rilevazione delle variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all’8%, verificatesi nel secondo semestre dell’anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi”.
La situazione di crisi generata dalla pandemia di Covid-19, aggravata dal conflitto in Ucraina, ha avuto come effetto l’aumento e la difficoltà di reperire molte materie prime. Tali circostanze minacciano l’avvio e il completamento delle opere pubbliche creando molteplici difficoltà tanto in capo alle stazioni appaltanti quanto agli operatori economici.
Come noto, per far fronte agli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione, l’art. 1-septies del c.d. decreto “Sostegni-bis”, poi convertito in legge con la l. 23 luglio 2021 n.106, ha previsto dei meccanismi di compensazione introducendo una procedura straordinaria di compensazione per i contratti in corso di esecuzione derogando alla normativa sui contratti pubblici.
Con il decreto 11 novembre 2021 il Ministero ha reso note le variazioni percentuali superiori all’8%, verificatesi nel primo semestre 2021.
Con il DM 4 aprile 2022 e i relativi allegati vengono rilevate le variazioni percentuali dei principali materiali da costruzione che si sono verificate nel secondo semestre del 2021 rispetto alla media del 2020.
Le novità rispetto al Decreto relativo al primo semestre 2021 riguardano:
- L’aggiornamento del numero dei materiali: da 36 a 54;
- Nell’Allegato 1 è riportato l’elenco dei materiali che hanno subito variazioni superiori all’8% in base ai dati dell’ISTAT, delle Camere di Commercio e dei Provveditorati alle opere pubbliche.
- L’allegato 2, invece, riporta i prezzi medi dei materiali da costruzione più significativi a partire dal 2003, nonché le relative variazioni percentuali che si sono verificate nel secondo semestre del 2021.
Pertanto, solo in relazione ai 54 materiali indicati, potranno essere presentate le istanze di compensazione. Nel caso delle “variazioni in aumento” l’appaltatore, a pena di decadenza, dovrà presentare l’istanza di compensazione dei prezzi alla stazione appaltante, la quale provvederà alle compensazioni con risorse proprie, entro quindici giorni dalla data di pubblicazione del Decreto nella G.U. (entro il 27 maggio 2022). La compensazione verrà determinata applicando alle quantità dei singoli materiali impiegati nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori a partire dal 1° gennaio 2021 fino al 30 giugno 2021.
Le risorse che le stazioni appaltanti sono state autorizzate ad utilizzare per far fronte alle richieste di compensazione degli operatori economici sono:
- risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento;
- somme derivanti dai ribassi d’asta;
- somme ancora disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili di spesa;
- ulteriori somme disponibili per lo stesso intervento e stanziate annualmente.
Nel caso in cui le risorse risultassero insufficienti, le stazioni appaltanti potranno fare richiesta - attraverso apposita piattaforma telematica – per accedere al Fondo di adeguamento dei prezzi.
Tale fondo è istituito presso il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili e per poterne beneficiare, occorre presentare richiesta entro un termine di 45 giorni che decorrono dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
Al contrario, nel caso di “variazioni in diminuzione”, sarà onere della stazione appaltante avviare la procedura entro 15 giorni a partire dalla data di entrata in vigore del Decreto.
Il Decreto 4 aprile 2022 dà attuazione alla normativa contenuta nell’art. 1-septies del c.d. Decreto Sostegni bis che ha introdotto un regime di compensazione straordinario che trova applicazione solo alle quantità di materiali utilizzati nelle lavorazioni eseguite o contabilizzate tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2021, per i contratti in corso di esecuzione alla data del 25 luglio 2021.
Per i lavori eseguiti o contabilizzati negli anni precedenti resta, invece, invariata la pregressa disciplina.