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Avvalimento dell’esperienza professionale: è possibile solo se l’Ausiliaria “esegue”

27/06/2018

Deliberazione Anac 02/05/2018 n. 419

L’Autorità Anticorruzione continua a dimostrarsi molto rigorosa in tema d’avvalimento, in particolare nel caso in cui le prestazioni oggetto di detto contratto siano strettamente collegate al Personale effettivamente “prestato” dall’azienda ausiliaria.

La Delibera in esame prende le mosse da un’istanza della 2° graduata in una gara per l’affidamento della “gestione di servizi per i richiedenti e i beneficiari di protezione internazionale e richiedenti Asilo e rifugiati” (TEMA MOLTO ATTUALE), in cui si contestava che l’avvalimento del fatturato specifico e della pregressa esperienza si potesse configurava qualora l’ausiliaria NON risultasse poi l’effettiva esecutrice del servizio de quo.

L’ANAC prende spunto da questa vicenda per arrivare a sostenere che, nel caso in cui oggetto d’avvalimento sia il prestito del requisito dell’esperienza pregressa, il relativo contratto risulterà legittimo se (e solo se) in esso sarà nominativamente indicato tutto il Personale in grado di svolgere effettivamente quel servizio e quindi, di conseguenza, solo se l’ausiliaria ricoprirà poi, in fase esecutiva, il ruolo anche di “subappaltatrice”.

In altri termini il contratto di avvalimento non può sostanziarsi in un mero adempimento cartolare e fittizio, ma deve consentire all’impresa priva delle risorse professionali di acquisire la necessaria esperienza ai fini della gestione della commessa; questa esperienza, tuttavia, può essere effettivamente “prestata” solo se ad eseguire il servizio dedotto di gara sarà poi la stessa società di cui si avvale la concorrente, venendo quindi necessariamente ad imporsi l’obbligo che, nel caso d’avvalimento dell’”esperienza pregressa”, l’ausiliaria risulti anche subappaltatrice.