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AVVALIMENTO: E LEGITTIMO IL RICORSO ALL'AVVALIMENTO PER IL FATTURATO O L'ESPERIENZA PREGRESSA E LA CAUZIONE PROVVISORIA NON DEVE “COPRIRE” ANCHE L'AUSILIARIO
È quanto statuito dalla pronuncia in commento, con cui il Consiglio di Stato ha definitivamente confermato come l'impresa ausiliaria possa legittimamente “prestare” anche la sola referenza del fatturato economico o dell'”esperienza pregressa” (fatturato tecnico), maturate nel corso degli ultimi anni, atteso come la predetta possibilità non trovi alcun divieto espresso nè nella disciplina comunitaria né nel diritto interno, in quanto lo stesso art. 49 D.Lgs. n. 163/06 non pone alcuna limitazione all'avvalimento se non per quei requisiti strettamente personali di cui agli artt. 38 e 39 del Codice. Inoltre il Consiglio di Stato ha anche statuito come, in caso di avvalimento, la cauzione provvisoria non debba includere anche gli ausiliari; a parere del Consiglio, infatti, se il Legislatore individua nell'impresa concorrente-avvalente l'unico soggetto titolare del contratto di appalto, risulta illogico affermare che l'onere cauzionale debba gravare anche su di un soggetto diverso, in ordine al quale rileva solo il rapporto interno con l'avvalente medesimo (e ferma restando la responsabilità solidale dell'ausiliario nei confronti dell'amministrazione appaltante). CONSIGLIO DI STATO, V°, 14/2/2013, N. 911