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Avvalimento dei requisiti tecnici e validità del contratto che non specifica i mezzi messi a disposizione
TAR Lazio, Sez. V, 25/03/2025, nr. 6055
È significativa la sentenza in commento in quanto i giudici offre una interpretazione delle nuove disposizioni in tema di avvalimento (art. 104, commi 3 e 8) che, nel caso di avvalimento di requisiti professionali, impongono l’esecuzione delle prestazioni da parte della impresa ausiliaria. Tale circostanza consente di avere un contratto di avvilimento valido anche se non sono dettagliate le risorse umane e i mezzi messi a disposizione dalla ausiliaria.
Nel caso di specie, La SA escludeva l’impresa, risultata aggiudicataria di un accordo-quadro di servizi (ai sensi dell’art. 90, comma 1, lett. d), del D. Lgs. 36/2023) poiché il contratto di avvalimento presentato non indicava specificamente le risorse strumentali e umane messe a disposizione dalla impresa ausiliaria. Tale omissione, secondo la SA, avrebbe reso il contratto nullo e, di conseguenza, l’operatore non sarebbe stato in possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale richiesti dal bando.
L’impresa esclusa sosteneva, invece, che il contratto di avvalimento avendo ad oggetto prestazioni qualificate (nella lex specialis) come secondarie e dal contenuto tecnico-professionale che sarebbero state eseguite direttamente dalla impresa ausiliaria, non avrebbe dovuto indicare nel dettaglio le risosre messe a disposizione in applicazione dell’art104, commi 3 e 8.
In altri termini, considerato che le prestazioni sarebbero state eseguite direttamente dalla impresa ausiliaria, secondo il ricorrente non si applicavano i commi 1 e 2 dell’art. 104 che impongono l’indicazione dettagliata delle risorse in caso di avvalimento di requisiti tecnico-professionali o economico-finanziari.
Considerato, quindi, che il contratto di avvalimento era stato stipulato con un soggetto in possesso di titoli di studio e competenze professionali adeguate per l’esecuzione della prestazione, anche per il TAR ciò rende superflua l’indicazione dettagliata delle risorse strumentali e umane.
L’indicazione dettagliata delle risorse serve a evitare che il contratto di avvalimento si riduca a una “scatola vuota”, priva di reale contenuto e utile solo a garantire la responsabilità solidale dell’ausiliaria. Nel caso specifico però questa esigenza non sussisteva perché le prestazioni erano eseguite direttamente dall’ausiliaria, rendendo inutile un formalismo che avrebbe limitato la concorrenza.
Tale interpretazione secondo i giudici oltre ad essere quella maggiormente rispettosa del dato normativo interno e della ratio legis sottesa alle ipotesi particolari di diretta esecuzione della prestazione da parte dell’impresa ausiliaria, risulta essere, altresì, quella maggiormente rispondente alla funzione pro-concorrenziale che connota l’istituto di derivazione euro-unitaria.