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AUTORORIZZAZIONI SANITARIE: si ripropone il tema del “fabbisogno” come limite al rilascio dell’autorizzazione
Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento, 7/11/2013, n. 353
Il provvedimento di autorizzazione all’installazione di un nuovo macchinario radiodiagnostico deve essere supportato da un’adeguata istruttoria volta a valutare l’effettiva e attuale funzionalità dello stesso al fabbisogno della popolazione ed alla programmazione sanitaria.
Questo il principio espresso dal giudice amministrativo trentino nella sentenza in esame nella quale si torna su un tema abbastanza attuale qual è quello delle autorizzazioni alla realizzazione ed all’esercizio delle strutture sanitarie private.
Nel caso sottoposto all’esame del giudice trentino ricorrevano due società gerenti altrettante strutture sanitarie private accreditate le quali contestavano la legittimità del provvedimento di autorizzazione all’installazione di un nuovo macchinario radiodiagnostico (risonanza magnetica) in un nuovo centro privato, avendo esse stesse attivi dei servizi di risonanza magnetica e trovandosi nello stesso contesto territoriale di detta nuova struttura sanitaria.
Le due strutture sanitarie deducevano l’illegittimità del provvedimento di autorizzazione del nuovo centro diagnostico in quanto esse stesse, con il resto dei soggetti presenti nel mercato di riferimento, garantivano già un adeguato soddisfacimento del fabbisogno della popolazione come risultante dalla programmazione della provincia autonoma in materia. Di qui la inutilità della nuova attività radiodiagnostica installata presso la nuova struttura.
Il giudice amministrativo ha accolto il ricorso censurando i provvedimenti impugnati sotto il profilo del difetto di motivazione e d’istruttoria. In sostanza i pareri posti alla base dei provvedimenti “si limitano ad affermare assiomaticamente che sussistono i presupposti per il rilascio delle autorizzazioni (comunale e provinciale), limitandosi a ripetere pedissequamente il dettato legislativo”. Pertanto le autorizzazioni stesse sono da ritenersi illegittime.
Ineccepibile in quanto alla giusta censura di istruttorie inconsistenti da parte di amministrazioni quanto meno superficiali, qualche dubbio la sentenza in esame lo lascia laddove nella stessa si riconosce alle strutture sanitarie già in esercizio un interesse legittimo a vedere sostanzialmente sbarrato l’accesso al proprio mercato di riferimento a nuove strutture sanitarie la cui offerta di servizi sia idonea “ad alterare la concorrenza in atto e [ad] incidere sull’economicità” della gestione delle proprie attività.
Tale argomentazione, pur non scorretta, di certo non va in quella direzione di maggiore apertura del mercato dei servizi sanitari che senz’altro ormai da tempo il giudice amministrativo sta invitando a percorrere anche sulla scorta della normativa pro concorrenziale di matrice comunitaria (cfr. Consiglio di Stato Sent. 550/2013).