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AUTORIZZAZIONI E ACCREDITAMENTI: la sfida alla libera scelta del luogo di cura

24/02/2015

La programmazione diventa un principio e si batte contro l’insopprimibile diritto del paziente di affidarsi alla struttura sanitaria di fiducia.

Consiglio di Stato, Sez. III,  sentenza n. 6135/2014 depositata il 16/01/2015

Mai stato più chiaro di oggi come il diritto alla salute debba piegarsi ai flussi della finanza pubblica.

Recentemente, infatti, il Consiglio di Stato è stato chiamato a decidere una causa fra una Casa di Cura e la Regione Veneto in materia di accreditamento e di garanzia del principio di libera scelta del luogo di cura, di matrice costituzionale.

Nello specifico, tra le numerose doglianze, l’appellante accreditata lamentava eccessivi tagli al budget fissato per la propria struttura tali da sviare i (futuri) pazienti dal privato al pubblico -  quell’anno reduce da un risultato economico altamente negativo - e conseguentemente da compromettere la libera scelta del cittadino relativamente al luogo ove curarsi. A detta dell’appellante la Regione avrebbe inteso utilizzare la pianificazione della spesa sanitaria regionale quale strumento di risanamento delle singole aziende sanitarie pubbliche.

Con la sentenza è stato ribadito che la questione della libera scelta della struttura va esaminata tenendo conto della tendenza della giurisprudenza – tanto comunitaria quanto nazionale, ma soprattutto Costituzionale – a garantire al cittadino il diritto alla salute quale diritto assoluto, ma finanziariamente condizionato al fatto che vi siano in concreto le disponibilità di bilancio atte a renderne possibile il riconoscimento e la tutela.

Il Consiglio di stato ha poi definitivamente respinto l’appello e in particolare la censura dedotta e in esame, affermando quanto sia “(…) evidente l’interesse e il DIRITTO della amministrazione regionale a dare la massima priorità ed efficienza alle strutture pubbliche che gravano pesantemente sul bilancio della sanità regionale e garantiscono l’assistenza sanitaria a tutta la popolazione secondo i caratteri del sistema universalistico”.

Vi ricordate quando si parlava di principio della parificazione e concorrenzialità tra strutture pubbliche e private?

La conseguenza: con l’accentuarsi del carattere autoritativo della programmazione sanitaria, il principio di libertà di scelta, ha finito per non avere una valenza assoluta dovendo essere coniugato con il principio di programmazione delle prestazioni a carico del servizio pubblico.

Mettiamola così, con il principio della programmazione si è raggiunto lo scopo di realizzare un contenimento della spesa pubblica, ma anche quello di accentuare la prevalenza del sistema pubblico.

Si determinerà, in realtà, un problema di ben difficile soluzione ragionando secondo i classici criteri dello stato sociale: il diritto, cioè, a determinate prestazioni nell’ambito dei limiti posti alla discrezionalità del Legislatore.

E’ su questa pericolosa legittimità ad incidere sull’assolutezza dei diritti che bisognerà ragionare in futuro..