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AUTOCERTIFICAZIONI: sono valide quelle relative agli atti sostitutivi di notorieta anche se utilizzano espressione quali “per quanto a propria conoscenza”

16/07/2014
Fabio Caruso

Cons.Stato III°, 2/7/2014, n. 3325

Un'Amministrazione Pubblica indiceva una procedura ristretta per l'affidamento del servizio di pulizia e sanificazione dei propri locali, ma l'aggiudicazione veniva contestata in quanto la vincitrice avrebbe rilasciato autocertificazioni ex art. 38 D.Lgs.n. 163/2006 in cui il dichiarante certificava il possesso dei requisiti d'ordine generale anche relativamente a soggetti terzi ed altresì utilizzando espressioni quali “per quanto a propria conoscenza” e “per quanto risulta agli atti” che, secondo l'appellante, avrebbe reso totalmente priva di valore tale autocertificazione, in quanto contrastante con le norme in materia di dichiarazioni sostitutive ex D.P.R. n. 445/2000.

Il Consiglio di Stato, tuttavia, ha ritenuto corretto l'utilizzo di tali espressioni in quanto l'art. 47, comma 2° D.P.R. n. 445/2000 espressamente consente che una dichiarazione resa “nel proprio interesse” possa anche fare riferimento a qualità personali e fatti relativi a soggetti “altri”, di cui tuttavia il dichiarante abbia diretta conoscenza.

In altri termini l'espressione “per quanto a propria conoscenza” non può ritenersi una modalità per ridurre la responsabilità del dichiarante, né può validamente rappresentare un motivo d'esclusione poichè, nel rendere l'autocertificazione, il dichiarante s'assume comunque la piena responsabilità di quanto autocertifica, con ogni relativa conseguenza ad essa riconnesso.

Secondo il Collegio, inoltre, non può costituire legittimo motivo d'esclusione nemmeno il fatto che il dichiarante non abbia esposto le ragioni dell'omissione delle dichiarazioni da parte dei diretti interessati, ben potendo l'amministrazione – a fronte di una chiara identificazione dei soggetti terzi non direttamente “dichiaranti” - effettuare essa stessa le opportune verifiche attraverso la consultazione di pubblici archivi, di cui ha libero accesso (a differenza del soggetto dichiarante).