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Attuazione dell’obbligo assicurativo in ambito sanitario: a che punto si trova il decreto ministeriale attuativo e quali ne sono i contenuti principali?
Come noto l’art. 10, comma 6, della L. n. 24/2017 – recante “Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie” – oltre a ribadire la sussistenza di un obbligo assicurativo sia per le strutture sia per i professionisti in ambito sanitario, demandava ad un successivo decreto attuativo il compito di individuare la disciplina di dettaglio di detto obbligo: tale decreto avrebbe dovuto essere emanato entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge (risalente al 01 Aprile 2017).
Nell’Agosto del 2019 aveva iniziato a circolare una bozza di detto decreto della quale, tuttavia, si sono perse le tracce sino a pochi giorni fa, quando detto schema è stato inviato per le valutazioni di competenza alla Conferenza Stato Regioni e ciò al fine di darvi (finalmente) attuazione.
Vediamo quali sono, nello specifico, i principali contenuti dello schema di attuazione, strutturato in 3 titoli e 16 articoli.
Dopo un articolo introduttivo, dedicato alle definizioni da applicare al provvedimento, viene individuato l’ambito di applicazione dell’intervento normativo: disciplinare, in buona sostanza, i requisiti minimi di garanzia delle polizze assicurative/delle altre analoghe misure in assunzione diretta del rischio per le strutture sanitarie e sociosanitarie, pubbliche e private, nonché per gli esercenti le professioni sanitarie.Il primo degli elementi oggetto di individuazione e definizione è rappresentato dall’oggetto della garanzia assicurativa.
Per quanto riguarda le strutture sanitarie, è espressamente previsto che la copertura debba riguardare, essenzialmente, due profili:
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la responsabilità della struttura, ex artt. 1218 e 1228 c.c., per i danni cagionati a terzi dal personale operante a qualunque titolo presso la stessa (compresi coloro che svolgono attività di formazione, aggiornamento, sperimentazione e ricerca clinica, telemedicina, etc.);
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la responsabilità degli esercenti la professione sanitaria, ex art. 2043 c.c., anche laddove questi siano scelti direttamente dal paziente e ancorché non siano dipendenti della struttura, ma dei quali la stessa comunque si avvalga per l’adempimento delle proprie obbligazioni nei confronti del paziente.
Quanto, poi, alla copertura dell’attività degli esercenti la professione sanitaria viene operata la seguente distinzione:
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per quanto riguarda i liberi professionisti, l’assicuratore è chiamato a tenerli indenni dalle richieste fatte pervenire da pazienti con i quali il professionista abbia assunto una obbligazione contrattuale diretta;
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per quanto riguarda, invece, gli esercenti la professione sanitaria presso una struttura, a qualunque titolo essi vi operino, la copertura assicurativa dovrà riguardare soltanto le azioni di responsabilità amministrativa, rivalsa o surroga che siano esercitate nei loro confronti (essendo, invece, previsto che la copertura della restante quota di responsabilità sia a carico della struttura sanitaria).
Inoltre, per valorizzare il sistema di prevenzione del rischio sanitario e calmierare il premio, è prevista la variazione in aumento o diminuzione del premio al verificarsi o meno di sinistri nel corso della durata contrattuale oltre che in considerazione del numero di sinistri chiusi con accoglimento della richiesta, con particolare riguardo alla previsione di una variazione in diminuzione, qualora risulti correttamente assolto, nel triennio precedente, l’obbligo formativo e di aggiornamento previsto dalla normativa vigente.
Sempre rimanendo in tema, al fine di valorizzare l'obbligo formativo viene prevista la inoperatività delle coperture assicurative laddove risulti assolto un numero di crediti in materia di educazione continua inferiore al 7% dell’ammontare relativo al triennio formativo antecedente la data di verificazione del danno. Detta eccezione di inoperatività, in ogni caso, non sarà opponibile al danneggiato, ma viene fatto salvo il diritto di rivalsa della Compagnia/della struttura nei confronti dell’assicurato/responsabile.
Queste ultime disposizioni, come previsto dal successivo articolo 16, si applicheranno ai fatti generativi di responsabilità che si siano verificati a decorrere dal 31 Dicembre 2022.
Lo schema di decreto prosegue, poi, con la individuazione dei massimali minimi di garanzia delle polizze assicurative (art. 4), distinguendosi a seconda che venga o meno erogata attività chirurgica, ortopedica, anestesiologica o ginecologica e ribadendo, poi, quanto all’efficacia temporale della garanzia, che la stessa opera nella forma c.d. “claims made”, con riguardo alle richieste risarcitorie presentate per la prima volta nel periodo di vigenza della polizza e riferite a fatti verificatasi in tale periodo oppure entro i 10 anni antecedenti la conclusione del contratto assicurativo.
A tale proposito vengono, inoltre, richiamate le ipotesi di ultrattività regolate direttamente dalla Legge, nonché l’obbligo per l’assicurato di denunciare il sinistro, in parziale deroga rispetto a quanto previsto dall’art. 1913 c.c., entro 30 giorni da quello in cui la richiesta è pervenuta o l’assicurato ne ha avuto conoscenza.
L'articolo 5bis disciplina, poi, i limiti al diritto di recesso da parte dell'assicuratore, limitandolo ai casi di reiterata condotta gravemente colposa dell'esercente la professione sanitaria, accertata con sentenza definitiva che abbia comportato la corresponsione di un risarcimento.
Parimenti oggetto di disciplina sono le c.d. “misure analoghe”, ossia le misure per la copertura della responsabilità civile verso terzi che prevedono l’assunzione diretta, totale o parziale, del rischio da parte della struttura.
A tale proposito è previsto che le strutture che operino mediante assunzione diretta del rischio costituiscano un fondo specifico a copertura dei rischi (c.d. “Fondo Rischi”), oltre a un fondo messo a riserva per competenza con riguardo ai risarcimenti per i sinistri, costituito dall’ammontare complessivo delle somme necessarie per far fronte alle richieste di risarcimento presentate nel corso dell’esercizio (c.d. “Fondo Riserva Sinistri”).
Una norma di grande impatto è, poi, quella contenuta nell’art. 14 dello schema di decreto, che individua le funzioni per il governo del rischio e la gestione dei sinistri, stabilendo che ogni struttura sanitaria e sociosanitaria, pubblica o privata, debba istituire al proprio interno la funzione di valutazione dei sinistri, anche ai fini del corretto inserimento delle poste di bilancio per i Fondi di garanzia.
Le competenze minime obbligatorie, interne o esterne, che la struttura deve garantire sono le seguenti: a) medicina legale; b) liquidatore (c.d. “loss adjuster”); c) legale; d) risk management.
L'articolo 15 regola, infine, la gestione dei rischi, stabilendo che la struttura debba dotarsi di procedure di controllo, risorse umane, mezzi e strumenti informatici, atti a garantire che i processi di valutazione siano affidabili ed efficaci sul lungo periodo.
In particolare, viene indicato che la funzione di risk management ha il compito di identificare, valutare, gestire e monitorare i rischi cui la struttura è esposta, attraverso un processo di analisi che include una valutazione sia delle prestazioni sanitarie offerte sia dell'utenza che ne usufruisce.
I processi di valutazione dei rischi debbono, dunque, essere effettuati su base continuativa, anche per tenere conto dell'insorgenza di nuovi rischi, nascenti dall'offerta di nuove prestazioni sanitarie o dal mutamento di quelle già fornite, con obbligo di presentare annualmente, ai vertici della struttura, un piano in cui vengano identificati i principali rischi di responsabilità civile in ambito sanitario cui la struttura è esposta e le azioni proposte in un'ottica di mitigazione dei rischi stessi.
Quanto tempo, infine, per adeguarsi alle previsioni appena descritte? 12 mesi dalla data di entrata in vigore del Decreto.
Se, dunque, è vero che il percorso di approvazione di questo decreto è stato (ed è tuttora) lungo e accidentato, è altrettanto vero che gli adeguamenti richiesti sono di notevole impatto, il che induce a sfruttare le more di detto percorso per aprire quanto prima riflessioni di ampio respiro sulle modalità per implementare detti adeguamenti.