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ATTIVITA’ INTRAMOENIA: lo stop della Corte Costituzionale per il personale non medico
Con la recentissima sentenza n. 54/2015 la Corte Costituzionale è stata chiamata a pronunciarsi sulla legittimità di una Legge della Regione Liguria (L. n. 6/2014) che, nel tentativo di assicurare una più efficace e funzionale organizzazione dei servizi sanitari regionali, aveva disciplinato la possibilità anche per il personale sanitario non medico (infermieri, tecnici della riabilitazione, della prevenzione e della professione ostetrica) di svolgere attività libero-professionale intramuraria all’interno delle strutture sanitarie regionali.
I Giudici della Corte Costituzionale, accogliendo il ricorso promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, hanno detto no.
La disciplina della cosiddetta “attività intramoenia” ha infatti da sempre riguardato specificamente il personale medico e i dirigenti del ruolo sanitario e ciò - si legge - “(…) assume il preciso significato di circoscrivere a tali categorie il riconoscimento del diritto in questione (…)”.
A ciò si aggiunga che “(…) la disciplina del profilo soggettivo dell’attività intramoenia riveste la natura di principio fondamentale della materia, in quanto volta a definire uno degli aspetti più qualificanti della organizzazione sanitaria, ovverosia quello della individuazione dei soggetti legittimati a svolgere la libera professione all’interno della struttura sanitaria, il quale richiede una disciplina uniforme sull’intero territorio nazionale (...)” e dunque, in quanto tale, sfugge alla potestà legislativa regionale.
Niente da fare, dunque, per il legislatore ligure: la Corte conclude dichiarando la illegittimità costituzionale della legge, che ha esorbitato dall’ambito riservato alla legislazione regionale, invadendo un settore – quello della “tutela della salute” – nel quale soltanto lo Stato è legittimato ad intervenire.