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ASSICURAZIONE – DANNI SUCCESSIVI ALLA DATA DELLA DISDETTA
Tribunale di Monza - Sezione I, Sent. del 15/10/2007
La sentenza statuisce su due temi fondamentali:
- la negligenza professionale dell'odontoiatra non puo essere accertata alla luce delle norme sul contratto d'opera ma sempre - anche in presenza di un manufatto protesico - in forza delle norme sul contratto professionale;
- quando e difficile stabilire se i danni patiti dall'attore siano riconducibili alle prestazioni erogate dal dentista prima della disdetta della polizza, la compagnia assicuratrice e tenuta a manlevare percentualmente in danni. Cosi ha statuito il Tribunale di Monza con sentenza del 15/10/2007.
Questi i fatti che hanno portato all'instaurazione del giudizio e relativa pronuncia.
Nell'ottobre 2001 un soggetto si rivolgeva ad un odontoiatra per sottoporsi a trattamenti terapeutici. Verificate le condizioni del paziente, l'odontoiatra attuava sullo stesso alcuni interventi chirurgici estrattivi e protesici.
A seguito della rottura della ceramica, nel 2005 seguiva l'instaurazione del giudizio su iniziativa del paziente per il risarcimento dei danni patiti.
L'odontoiatra, riconducendo il proprio operato al contratto d'opera, il cui inadempimento deve essere fatto valere entro un anno "dalla consegna" dell'opera stessa ai sensi dell'art. 2226 c.c..
Il Tribunale, nell'accogliere l'azione del paziente per comprovata negligenza del convenuto, ha, invece, precisato che il giudizio doveva considerarsi promosso tempestivamente in quanto l'operato del dentista non va ricondotto al contratto d'opera ma bensi alla disciplina delle professioni intellettuali che prevede una valutazione delle prestazioni erogate in termini di negligenza, imprudenza o imperizia.
L'azione di risarcimento danni per prestazioni odontoiatriche deve pertanto seguire quest'ultima disciplina anche con riguardo ai relativi termini di prescrizione e decadenza.
In sentenza poi ulteriore, rilevante decisione in materia di polizze assicurative inerenti allo svolgimento di una attivita professionale.
All'epoca dei fatti, il convenuto risultava essere coperto da una polizza assicurativa, poi disdetta dalla compagnia assicuratrice in data 25/0/2002, quando il ciclo di cure programmate dall'odontoiatra sull'attore era in pieno svolgimento e, precisamente, a meta. In giudizio la compagnia assicuratrice si era rifiutata di manlevarlo per i sinistri presuntivamente occorsi a partire dalla data di disdetta della polizza.
Il Tribunale, ritenendo che fosse assai difficile stabilire se i danni patiti dall'attore fossero riconducibili alle prestazioni erogate dal dentista prima della disdetta della polizza, ha condannato la compagnia assicuratrice a manlevare l'odontoiatra per il 50% dei danni cagionati, dal momento che all'epoca della disdetta della polizza si era a meta del ciclo terapeutico concordato tra le parti.