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ASL E MEDICO DI BASE: responsabilita solidale in caso di danno al paziente
Con la sent. n. 6243/2015 la Sezione III Civile della Corte di Cassazione ha finalmente messo la parola “fine” al lungo dibattito inerente l’esistenza o meno di una responsabilità solidale della ASL territorialmente competente per i danni cagionati al paziente dal medico di base.
Nel caso sottoposto all’attenzione della Corte si trattava di capire se la ASL fosse da ritenersi responsabile per la condotta del medico di base che, intervenuto con ritardo rispetto ad una situazione di presunta ischemia cerebrale, aveva poi prescritto cure inadeguate, determinandosi come conseguenza la paralisi della parte sinistra del corpo del paziente, con necessità di assistenza e cure continue.
Alla accertata responsabilità del sanitario – riconosciuta sia in primo sia in secondo grado – si era accompagnata la condanna in solido della ASL da parte del Tribunale, la cui sussistenza veniva invece successivamente esclusa dalla Corte d’Appello.
Ed ecco che la Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi sul punto, ribalta la sentenza di secondo grado e sancisce in via definitiva la responsabilità solidale della ASL per i danni cagionati al paziente dall’attività del medico di base.
Se è vero infatti che, per legge, grava sulla ASL l’obbligazione di prestare l’assistenza medico – generica agli utenti del Servizio Sanitario Nazionale e che detta prestazione viene adempiuta attraverso l’opera del medico di base (selezionato attraverso il meccanismo del convenzionamento), da ciò consegue che “(…) la ASL è responsabile civilmente, ai sensi dell’art. 1228 cod. civ. del fatto illecito che il medico, con essa convenzionato (...), abbia commesso in esecuzione della prestazione curativa (…)”.
In altre parole, insomma, chi si avvale dell’attività del terzo per l’adempimento di una propria obbligazione deve sopportare il rischio a ciò connaturato, secondo l’antico principio del “cuius commoda eius et incommoda”.