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Aprire uno studio o un ambulatorio in Campania: basta una SCIA! La vera semplificazione del procedimento amministrativo arriva dalla regione campana
La Regione Campania, negli ultimi anni impegnata in un’opera di modernizzazione del servizio sanitario regionale gravato -come noto- dal peso di un debito e dagli obblighi di un piano di rientro causa del Commissariamento da parte del Governo, inserisce un altro tassello nel proprio ordinamento sanitario orientato sempre più alla liberalizzazione e alla semplificazione amministrativa.
Con il decreto del Commissario ad Acta n. 10 del 09.02.2018, viene infatti adottata la nuova disciplina della legittimazione delle attività sanitarie soggette ad autorizzazione all’esercizio di cui all’art. 8 ter D.lgs. 502/1992, recependo tutti gli indirizzi della giurisprudenza costituzionale e le innovazioni normative contenute nella legge generale sul procedimento amministrativo.
Una particolare attenzione viene dedicata all’attività odontoiatrica: si sono acquisiti, infatti, i principi di semplificazione procedimentale su cui si era raggiunta l’Intesa- in sede di Conferenza permanente Stato Regioni - con l’atto 104/CSR del 9 giugno 2016 avente ad oggetto, per l’appunto, un ripensamento complessivo dei requisiti di esercizio e procedimentali per l’attività odontostomatologica erogata presso studi e strutture ambulatoriali.
Interviene, così, la Regione Campania, superando definitivamente il sostanziale blocco delle nuove autorizzazioni in campo odontoiatrico, già sanzionato dalla giurisprudenza amministrativa intervenuta, statuendo di subordinare alla sola segnalazione certificata di inizio attività di cui allart. 19 L 241/1990 l’esercizio in regime privatistico delle attività sanitarie di seguito elencate:
- gli studi medici, odontoiatrici e delle altre professioni sanitarie, singoli o associati, polimedici o società tra professionisti che utilizzano apparecchiature elettromedicali e/o esercitano attività o procedure chirurgiche;
- ambulatori medici, odontoiatrici e delle altre professioni sanitarie che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, anche riabilitativa e di diagnostica strumentale.
Restano esclusi dall’applicabilità del nuovo Decreto, e dalle misure di liberalizzazione e semplificazioni in commento, le attività radiodiagnostiche particolarmente complesse in quanto a risorse tecnologiche e, a prescindere dalla complessità, le attività di procreazione medicalmente assistita e di medicina di laboratorio.
In riferimento a questi ultimi, la decisione di escluderli è probabilmente una scelta dovuta per la recente attuazione dei principi di riorganizzazione della rete dei laboratori privati accreditati sui quali, forse, l’impatto della liberalizzazione sarebbe stato penalizzante. Da un punto di visto giuridico, infatti, non sembrerebbero esservi peculiari ragioni per una siffatta esclusione, vista l’attività non particolarmente complessa e rischiosa dei laboratori di analisi ( sul punto, si pensi ad esempio al controverso caso dei punti prelievo dei laboratori di analisi).
Ritornando, invece, alle strutture soggette alla semplificazione amministrativa, per l’esercizio della loro attività sanitaria con il nuovo Decreto non sarà dunque necessario richiedere l’autorizzazione preventiva ma, in conformità ai principi espressi nell’intesa Stato Regioni del 2016, il titolo che li abiliterà all’esercizio sarà la SCIA stessa. Il DCA non lo prevede espressamente ma è nella logica della nuova disciplina, non dovrebbe essere necessario neppure procedere alla richiesta di autorizzazione alla realizzazione preventiva, e ciò in ragione del fatto che, quanto meno per le attività sanitarie escluse dalla programmazione pubblica dei fabbisogni, non vi sono esigenze di contenimento della spesa.
La SCIA, pertanto, ovviamente se presentata con tutta la documentazione necessaria e le attestazioni tecniche obbligatorie, risulta essere oggi la garanzia di un livello di tutela degli interessi pubblici protetti (salute dei cittadini e salute pubblica in generale) analogo a quello della autorizzazione preventiva, senza però penalizzare l’impresa privata con orpelli procedimentali che, molto spesso, si qualificano più per inutili lungaggini burocratiche che per il concreto livello di protezione degli interessi pubblici sottesi all’attività autorizzanda.
Una volta fatta pervenire la SCIA con la documentazione prescritta, l’attività sanitaria potrà essere immediatamente iniziata, fermo restando che l’ASL dovrà verificare entro 30 gg. dalla presentazione della SCIA la effettiva conformità della struttura ai requisiti minimi previsti dalla normativa regionale .
Qualora la struttura risulti carente di determinati requisiti, il Comune entro il termine di 60 gg. dalla presentazione della SCIA, adotterà un atto motivato di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi o, alternativamente, sempre con atto motivato, prescriverà le misure necessarie finalizzate alla rimozione dei medesimi incombenti per poter esercitare secondo legge l’attività sanitaria.
L’iter appena descritto “snellisce” di molto le procedure richieste oggi per ottenere l’autorizzazione sanitaria, nonché nei fatti favorisce – almeno in termini burocratici – l’apertura di uno studio o ambulatorio medico od odontoiatrico, dando certamente attuazione al principio di semplificazione tanto voluto con la legge n. 241/1990, ma frequentemente disatteso nelle frammentate ed eterogenee procedure amministrative tese all’ottenimento dell’agognata autorizzazione sanitaria.