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APPALTI VERDI E PREFERENZA PRODOTTI REGIONALI: Illegittimita costituzionale

05/02/2014

Corte Costituzionale 6/12/2013. n. 292

La Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della Legge Puglia n. 43 del 2012 recante “Norme per il sostegno dei Gruppi di acquisto solidale e per la promozione dei prodotti agricoli da filiera corta, a chilometro zero, di qualità” nella parte in cui include, tra i prodotti la cui utilizzazione garantisce priorità nell'affidamento dei servizi di ristorazione collettiva da parte degli enti pubblici, quelli trasportati all'interno del territorio regionale a prescindere dal livello d'emissioni di anidride carbonica emesse; è evidente infatti come gli utilizzatori di prodotti di origine pugliese avrebbero usufruito di un trattamento preferenziale nell'aggiudicazione degli appalti e ciò indipendentemente dal livello d'emissione di gas nocivi che il loro trasporto comporta.
Occorre al tal riguardo rilevare come il Libro Verde sulla modernizzazione della politica dell'UE in materia d'appalti dispone che il necessario acquisto di prodotti in loco possa essere giustificato solo in casi eccezionali, in cui le esigenze legittime ed obiettive possono essere soddisfatte solo da prodotti di una certa regione ed, in questa prospettiva, la preferenza per un prodotto “a base territoriale limitata” può essere giustificata da esigenza ambientali (quali quelle relative al livello di emissioni di anidride carbonica durante il trasporto) e non invece dalla mera origine regionale dei beni.
Nel privilegiare quindi i prodotti di una determinata regione - solo perché tali - le norme risulterebbero discriminatorie nonché in contrasto con l'ordinamento dell'Unione Europea sotto il profilo della restrizione della libera circolazione delle merci e dell'ostacolo agli scambi intracomunitari.