Vuoi ricevere i nostri aggiornamenti?
Procedure negoziate: nessuna imposta di bollo dovuta
Ag. Entrate - Risposta ad interpello, 5/01/2021, n. 7
Il 5 gennaio 2021 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito definitivamente attraverso parere, la non applicazione dell’imposta di bollo alle procedure di gara negoziate sia riguardo alla “domanda di partecipazione” che alla “manifestazione di interesse” non rientrando esse nelle ipotesi disciplinate dalla Tariffa (d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642).
L’adesione ad una procedura negoziata alla quale l’operatore economico (OE) è stato invitato, non necessita infatti di una formale “domanda di partecipazione” da parte dello stesso, potendo egli limitarsi semplicemente a presentare la documentazione amministrativa richiesta senza versare dunque alcuna imposta di bollo.
Nessuna imposta di bollo sarà poi dovuta dal contribuente anche in caso di indagine di mercato alla quale seguirà la presentazione del documento denominato “manifestazione di interesse”.
A ciò si aggiunga infine l’ipotesi di offerte economiche presentate degli OE che non sono seguite dall’accettazione da parte della Pubblica Amministrazione, le quali non saranno assoggettate al versamento dell’imposta di bollo trattandosi di mere proposte contrattuali che non producono effetti giuridici qualora non seguite dall’accettazione (Risoluzione n. 96/E del 16 dicembre 2013).