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APPALTI: La dichiarazione ex art. 38 non necessita piu' né dell'elenco completo della cause ostative ne tantomeno dell'indicazione nominativa di tutti i LL.RR. per essere valida

05/11/2014

Consiglio di Stato Adunanza Plenaria 30/07/2014 n. 16

A seguito dell'ordinanza di rimessione 29/04/2014 della III° sezione del Consiglio di Stato, l'Adunanza Plenaria veniva chiamata a pronunciarsi su due differenti questioni, su cui si erano registrati accesi contrasti di natura giurisprudenziale.

La prima riguardava la necessità o meno, per il concorrente in una gara pubblica, d'indicare puntualmente - nella propria dichiarazione sostitutiva ex D.P.R. 445/2000 - l'assenza di tutte le cause ostative previste dall'art. 38 D.Lgs. 163/2006, ovvero se, ai fini dell'attestazione sul possesso dei requisiti di moralità, fosse sufficiente effettuare una dichiarazione in termini onnicomprensivi.

Su tale tema l'Adunanza Plenaria ha affermato il principio di diritto secondo cui la dichiarazione sostitutiva non deve necessariamente indicare in modo puntuale le singole situazioni ostative previste dal Legislatore, ma deve ritenersi sufficiente un generico richiamo alla disposizione legislativa succitata, accompagnata dall'impegno di fornire all'amministrazione la garanzia in merito all'assenza delle condizioni di ammissibilità.

Quanto alla seconda questione veniva richiesto alla Plenaria se dovesse ritenersi obbligatoria - e quindi a pena d'esclusione – anche l'indicazione dei singoli nominativi di tutti i muniti di rappresentanza ai fini della prova del possesso dei requisiti ex art. 38 D.Lgs. 163/2006 ed, a tal proposito, l'Adunanza ha ritenuto che, nel caso in cui la dichiarazione sostitutiva presentata contenga tutte le informazioni necessarie affinchè l'amministrazione possa d'ufficio verificare la correttezza e veridicità delle informazioni ex art. 43 D.P.R. 445/2000, in tal caso allora una siffatta dichiarazione deve ritenersi perfettamente valida, non dovendosi nemmeno ricorrere al soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 46 D.Lgs. 163/2006.

Deve infatti considerarsi perfettamente legittima la presentazione di dichiarazioni che siano agevolmente identificabili attraverso la consultazione di registri e banche-dati pubblice, nel rispetto dei principi perseguiti dalla normativa ovvero la semplificazione dell'attività dichiarativa e la conservazione dell'integrità delle necessità conoscitive dell'amministrazione.

Tale apertura dell'Adunanza Plenaria si ricollega, peraltro, alle recenti novità legislative in materia ed, in particolare, all'art. 39 del DL 90/2014, che ha inserito il comma 2bis all’art. 38 D.Lgs 163/2006 disponendo l'obbligo per la P.A. appaltante di sanare qualsiasi irregolarità assegnando un termine, non superiore a dieci giorni, per la produzione ed integrazione delle dichiarazioni carenti e consentendo, in tal modo, l’esclusione solo (ed esclusivamente) nel caso di inosservanza di tale ulteriore adempimento.