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Clausola sociale e CCNL da applicare: alcuni opportuni chiarimenti
TAR Sardegna I° 18/9/2019, n. 748
Come noto la clausola sociale (art. 51 D.Lgs.n. 50/2016) è stata interpretata dalla giurisprudenza maggioritaria come l’impegno, imposto all’aggiudicatario, d’assumere il personale dell’appaltatore “uscente” ma tenendo conto della sua offerta di gara nonché dell’organizzazione aziendale; in altri termini non può parlarsi di un obbligo generalizzato d’assunzione automatica ed a tempo indeterminato, ma della necessità dell’imprenditore subentrante di salvaguardare i livelli retributivi dei lavoratori riassorbiti in modo adeguato e congruo (Cons.St. III°, 18/9/2018, n. 5444; III°, 27/4/2018 n. 2569; V°, 17/1/2018 n. 272, V°, 18/7/2017 n. 3554).
Posto peraltro come la stazione appaltante non possa indicare, in lex specialis, alcun determinato tipo di CCNL da adottare obbligatoriamente in caso d’aggiudicazione dell’appalto, detto obbligo non può neppure essere desunto prendendo come riferimento il CCNL applicato dall’attuale esecutore del servizio dedotto in gara.
Né infine detto obbligo può desumersi dall’applicazione dell’art. 30, comma 4° del D.Lgs.n. 50/2016, che, nell’imporre al personale impiegato negli appalti il CCNL “in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro”, si riferisce al contratto che meglio regola le prestazioni rese dai lavoratori impiegati per detta attività e non a quello imposto dalla clausola sociale in relazione al CCNL applicato dall’appaltatore uscente.
Ciò è quanto emerge dall’interessante sentenza del Consiglio di Stato 12/9/2019 n. 6148, secondo cui ciascun concorrente è libero di formulare l’offerta applicando il CCNL che ritiene più opportuno (ovvero anche quello che le consente un miglior abbattimento dei costi), non risultando vincolato – nell’adozione di uno specifico contratto collettivo - né dalla clausola sociale né dal CCNL applicato dall’imprenditore attualmente svolgente quel servizio.
Così la scelta del contratto da applicare è rimessa alla libertà imprenditoriale del partecipante e può essere censurata dalla P.A. solo nell’ipotesi in cui il CCNL scelto non risulti “strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto” (art. 30, comma 4°) oppure in caso di non congruità dell’offerta rispetto al costo del lavoro come desumibile dalle Tabelle ministeriali.