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Tra Consip e centrale di committenza regionale prevale sempre la seconda
Const. Stato, Sez. III, 26/02/2019, n. 1329
I vincoli europei e nazionali in materia di finanza pubblica hanno imposto a tutti gli stati membri dell’UE (ed in particolar modo all’Italia) la necessità di creare delle strutture centralizzate volte a perseguire un efficace contenimento della spesa pubblica, oltre che realizzare gli obiettivi di razionalizzazione e semplificazione delle procedure ad evidenza pubblica.
A tal proposito il legislatore italiano ha in particolare effettuato due specifici interventi normativi (l. 296/2006 e l. 208/2015) relativi al settore sanitario, stabilendo che per ciò che concerne gli affidamenti pubblici “gli enti del Servizio sanitario nazionale sono in ogni caso tenuti ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle centrali regionali di riferimento ovvero, qualora non siano operative convenzioni regionali, le convenzioni-quadro stipulate da Consip S.p.A.”.
Le norma in questione stabilisce quindi l’obbligo in capo agli enti del SSN di acquisire beni e servizi esclusivamente attraverso gare indette dalle Centrali di Committenza Regionale e, qualora non vi siano ancora convenzioni/gare già in essere, mediante le procedure d’appalto indette dalla centrale di committenza nazionale (CONSIP S.p.a.)
Fin qui tutto bene… ma che succede in caso di contemporanea indizione di una gara, avente medesimo oggetto, sia su CONSIP che su una Centrale di Committenza Regionale?
Nel caso di specie una ditta, risultata già aggiudicataria di una gara indetta da Consip e relativa “all’attività di gestione, conduzione e manutenzione degli impianti tecnologici, nonché d’efficientamento energetico degli edifici, in uso, a Pubbliche amministrazioni sanitarie” impugnava il bando di gara pubblicato da INTERCENTER (centrale di committenza per la regione Emilia Romagna), avente ad oggetto un servizio del tutto simile sia sotto il profilo oggettivo che territoriale a quello per cui risultava già stipulata una Convenzione a favore delle ASL aderenti.
Si trattava dunque di verificare la legittimità e conformità della nuova procedura, indetta nonostante si fosse già proceduto ad aggiudicare su CONSIP una procedura relativa ad analoghe prestazioni e con medesimo bacino territoriale di competenza.
Sulla compatibilità/coesistenza tra le due procedure, il Consiglio di Stato ha ribadito l’indirizzo già espresso nella sua precedente pronunzia n. 5826/2017, secondo cui deve essere data assoluta prevalenza alle gare svolte dalle centrali di committenza regionali, dovendosi invece riservare una funzione “meramente suppletiva” alle gare indette da Consip.
Con la precisazione che – proprio in ragione del carattere sussidiario dell’intervento – la centrale regionale può sempre e comunque attivare i propri strumenti di acquisizione/negoziazione al fine di conseguire condizioni economiche più favorevoli, anche dopo che è stata avviata (e nel caso di specie addirittura conclusa) una gara CONSIP avente le medesime caratteristiche.
In conclusione, anche in presenza di due procedure aventi profili analoghi, deve essere sempre affermarsi la prevalenza della procedura di gara indetta dalla centrale di committenza regionale.