Vuoi ricevere i nostri aggiornamenti?
APPALTI: Affidamento senza gara di una concessione e profili di danno erariale
Corte dei Conti Toscana, 12/2/2015, n 21
L’azienda Ospedaliera Universitaria Pisana (AOUP) stipulava con una società cooperativa un contratto di locazione avente ad oggetto i locali adibiti al servizio di spaccio/bar, senza quindi alcuna indizione di gara ma ad affidamento diretto, rinnovata di 9 anni e poi successivamente di altri 5 anni.
La Corte dei Conti toscana, in coerenza con la giurisprudenza della Cassazione, ha tuttavia rilevato come la gestione del servizio-bar all'interno di una P.A., svolgendo un servizio di natura pubblica, debba trovare titolo solo (ed esclusivamente) in un atto di natura concessoria (e non privatistica).
Risulta quindi irrilevante il nomen iuris utilizzato dalle parti (“contratto di locazione”), in quanto lo svolgimento dell'attività imprenditoriale svolta non può di certo configurarsi quale un mero godimento di immobili.
Stante dunque la natura concessoria del servizio, il suo affidamento avrebbe dovuto di conseguenza essere effettuato esclusivamente tramite l'esperimento di una gara ai sensi dell'art. 30 comma 3° del D.Lgs. 163/2006.
A ciò aggiungasi come, accertato il grave squilibrio tra il corrispettivo versato dal conduttore/concessionario alla P.A. locatrice/concedente nonché l'effettivo volume di fatturato garantito dal servizio medesimo, nonché tenuto altresì conto anche dei prezzi di mercato praticati in affidamenti simili, sono sorti chiari profili di danno erariale da imputarsi a carico dell'amministrazione locatrice.
La Corte ha così accertato la responsabilità per un danno erariale complessivo da mancate entrate pari a oltre 1.200.000,00 € sia a carico dei Direttori Generali dell'ASL succedutesi nel tempo, sia del Direttore Amministrativo e di quello Sanitario nonché infine dei membri del collegio sindacale, per non aver formulato alcuna osservazione in merito alle modalità di affidamento del servizio.