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ANTITRUST E ACCREDITAMENTO: NO alla spesa storica per la determinazione dei tetti di spesa

20/05/2015

Provvedimento AS1181 – Regione Calabria – Determinazione dei tetti di spesa per le prestazioni di assistenza specialistica da privato

Non alla spesa storica ma all’efficienza organizzativa ed alla pianificazione territoriale deve guardare la Regione nella determinazione dei tetti di spesa per le strutture accreditate e  convenzionate con il SSR e dunque per la ripartizione dei budget.

L’Authority insiste nella ormai pluridecennale battaglia, se così si può dire, nei confronti delle restrizioni all’accesso al mercato dei servizi sanitari. Imputata nel caso di specie è ancora la Regione Calabria che, nell’ambito della pianificazione della spesa sanitaria, ha deciso di ripartire i budget secondo l’antica prassi della c.d. spesa storica, ossia della produzione di prestazioni sanitarie rese in ambito pubblicistico delle strutture sanitarie già accreditate l’anno precedente rispetto a quello considerato (DCA Regione Calabria n.68/2014). Detto sistema,
a parere dell’Authority, integrerebbe “una violazione dei principi a tutela della concorrenza nella misura in cui elimina qualsiasi incentivo a competere tra le strutture accreditate e convenzionate con il SSN e attribuisce ad imprese già titolari di diritti speciali -  per il solo fatto di essere accreditate e   convenzionate con l’SSN – un indebito vantaggio concorrenziale” violando così la normativa europea antitrust.

Peraltro, entrando ulteriormente nel merito delle decisioni regionali, l’Authority rileva come in realtà la Regione neppure abbia effettivamente analizzato i dati sulla produttività passata, limitandosi a confermare i budget degli anni precedenti in maniera pressoché automatica. Un cattivo uso, insomma, della discrezionalità tanto solennemente rivendicata dalla Regione nel provvedimento contestato.

La soluzione? L’Antitrust non si sottrae e segnala incidentalmente come la ripartizione dei fondi alle strutture private accreditate sarebbe opportuno avvenisse sulla base della dislocazione
territoriale e, sintetizzando, dell’efficienza organizzativa e tecnologica delle strutture accreditate.

La valutazione del livello di servizio garantito dal SSR tramite le strutture accreditate deve essere concretamente esperita dalla Regione mediante criteri certi, trasparenti, idonei insomma a assicurare   l’efficacia e la sostenibilità economica del Servizio sanitario pubblico come pure la concorrenzialità del relativo mercato.

Di tutta risposta la Regione Calabria, nel contraddittorio instauratosi ai sensi dell’art. 21 bis della L. 287/190 (che consente all’Antitrust di denunciare l’illegittimità di decisioni amministrative ritenute scorrette sotto il profilo concorrenziale), ha rivendicato ancora una volta la correttezza del proprio operato costringendo quindi l’Authority ad impugnare innanzi al TAR di Catanzaro il provvedimento contestato chiedendone dunque l’annullamento in via giudiziale. Vedremo dunque cosa deciderà il giudice amministrativo, tenuto conto dei recenti orientamenti abbastanza in linea con le posizioni dell’Authority.