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ANOMALIA OFFERTE: il corretto iter di verifica in “pillole”

17/09/2015

Consiglio Stato, III°, 14/9/2015, n. 4274

Nelle procedure di gara per l'affidamento di appalti pubblici il rischio che un concorrente proponga un'offerta anormalmente bassa, tanto da risultare inaffidabile, ha obbligato il Legislatore ad introdurre un meccanismo alquanto complesso d'accertamento di tale presunta “anomalia”.

Il Consiglio di Stato, con la sentenza in commento, finalmente riassume e semplifica i vari steps  da seguire per ottenere, attraverso un corretto iter di verifica, la (ragionevole) certezza di aver a che fare con un'offerta seria e sostenibile, in quanto:

  • la verifica dell’offerta è finalizzato all’accertamento dell'affidabilità del concorrente, per evitare che proposte eccessivamente basse espongano la P.A. al rischio di prestazioni di scarsa qualità;

  • il procedimento d'anomalia si esplica in richieste di giustificazioni, valutazioni delle medesime ed ulteriore verifica (in contraddittorio) e solo all’esito può procedersi all'esclusione della offerta ritenuta “anomala”;

  • detta verifica, però, non va effettuata “voce” per “voce” ma tramite una valutazione complessiva nel suo insieme dell'offerta medesima;

  • il costo del lavoro (in relazione all'appalto in esame) non ha valore assoluto ma occorre verificare se lo stesso, ancorché di per sé non giustificabile, possa trovare “compensazione” in altre voci d'offerta (Cons.St., V°, 27/5/2014 n.2752);

  • i valori delle Tabelle ministeriali relative al costo del lavoro non costituiscono un limite inderogabile ma un parametro di valutazione della congruità (Cons.St., V°, 24/7/2014 n.3937), suscettibili di scostamento in relazione ad analisi aziendali nonché alla particolare organizzazione imprenditoriale dell'offerente;

  • la c.d. “clausola sociale” ha portata cogente, senza però comportare l’obbligo - per l’impresa aggiudicataria - di dover assumere a tempo indeterminato tutto il personale già utilizzato dalla precedente impresa;

  • il potere di verifica della congruità dell’offerta attiene alla sola P.A. appaltante ed il giudice amministrativo non può esprimere un giudizio “sull'offerta” presentata ma solo, ed esclusivamente, svolgere una valutazione “sul giudizio d'anomalia” compiuto dalla medesima Stazione appaltante, la cui discrezionalità non è quindi sindacabile.

Ci si augura quindi che, alla luce di queste sintetiche (ma chiare) indicazioni del Consiglio di Stato   l'iter di verifica d'anomalia (ed il copioso contenzioso che sovente ne segue) possa finalmente parzialmente deflettere.