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Annotazione Casellario su segnalazione P.A.: ANAC è tenuta ad effettuare una valutazione dei fatti?
ANAC disponeva l’annotazione di un operatore nel suo Casellario, in quanto una P.A. aveva segnalato una risoluzione contrattuale per grave inadempimento; detta annotazione avveniva nell’Area B del Casellario ANAC, quella che NON comporta l’automatica esclusione dalla partecipazione alle gare pubbliche.
Tuttavia l’operatore economico impugnava detta annotazione, contestandone la fondatezza in quanto (i) il contratto non si sarebbe mai perfezionato e, pertanto, mai sarebbe potuta intervenire la risoluzione, (ii) in ogni caso il suo comportamento non poteva essere interpretabile come inadempimento contrattuale, né tantomeno connotato da gravità.
Il TAR esordisce affermando che le annotazioni “utili”, che l’ANAC dispone ai sensi dell’art. 231, c. 10 D.Lgs. 50/2016, non hanno natura sanzionatoria ma costituiscono solo uno strumento di pubblicità messo a disposizione delle PP.AA: per la valutazione in ordine all’affidabilità dei concorrenti.
Tuttavia dette annotazioni devono sempre avvenire in applicazione dei canoni di proporzionalità e ragionevolezza – e per questo a seguito di un processo motivazionale – in quanto non sono mai “indolori” nella vita di un’impresa, in quanto rilevano sia sotto il profilo dell’immagine che sotto quello dell’aggravamento della partecipazione, risultando qualsiasi dubbio sull’affidabilità dell’operatore economico in grado di ridondare sulla sua partecipazione alle gare.
Ciò detto però, prosegue il TAR, il predetto obbligo di motivazione va modulato caso per caso, dovendosi ritenere “alleggerito” quando vengano in considerazione fatti rilevanti (quali illeciti professionali gravi) poiché, rispetto ad essi, è già stata effettuata a monte una valutazione.
In tali casi, quindi, non viene chiesto ad ANAC di valutare il merito della vicenda, ma unicamente di verificare se quanto segnalato sia conferente rispetto alle finalità della annotazione nel Casellario.
Nel caso di specie si trattava, come detto, di una risoluzione per grave inadempimento, rilevando quindi in termini di “errore professionale” escludente ex art. 80, comma 5 lett. c), c-bis), c-ter), c-quater) D.Lgs 50/2016,
La motivazione addotta da ANAC appariva del tutto coerente e non deficitaria.
Ciò che eventualmente potrebbe rilevare all’ANAC, anche su indicazione dello stesso operatore economico, sarebbe l’eventuale inesistenza materiale del provvedimento di risoluzione, oppure la successiva revoca o annullamento dello stesso (in quel caso la segnalazione e la successiva annotazione apparirebbe certamente illegittima e priva di valida motivazione).
In conclusione, lascia ben intendere il TAR che ove l’operatore economico sia investito da un provvedimento di risoluzione contrattuale ritenuta illegittima, dovrebbe preliminarmente rivolgersi all’autorità giudiziaria competente per farne venir meno la portata lesiva (ndr. essendo in fase esecutiva dovrebbe quindi adìre il Giudice civile ordinario), per poi evidentemente richiedere la successiva cancellazione dell’annotazione stessa.