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Ampliati i reati 231: scattano le sanzioni per l'impiego di stranieri privi di permesso di soggiorno
D.Lgs. n. 109/2012 (pubb. G.U. n. 172 del 25.07.2012)
Il D.Lgs. n. 109/2012 ha ampliato ulteriormente il catalogo dei reati che possono generare una responsabilità diretta dell'ente, inserendo nel D.Lgs. 231/01 l'art. 25-duodecies "Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare". In sintesi, l'ente che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è soggetto ad una sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, per un massimo di 150.000€, se i lavoratori occupati sono (circostanza alternative tra di loro): - in numero superiore a tre; - minori in età non lavorativa; - esposti a situazioni di grave pericolo, con riferimento alle prestazioni da svolgere ed alle condizioni di lavoro.
L'art. 25-duodecies del D.Lgs. 231/01 è entrato in vigore il 9 agosto 2012. Ovviamente, la conseguenza immediata è che i modelli organizzativi già adottati devono essere aggiornati inserendo anche i protocolli di controllo atti a prevenire ed evitare la commissione di detto reato.