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AI CONTRATTI TRA ASL E STRUTTURE SANITARIE SI APPLICA IL D.LGS 231/02 SUGLI INTERESSI DA RITARDATO PAGAMENTO.
Così ha stabilito la recente sentenza del Trib. Catanzaro, sez. II, sentenza 18 gennaio 2013 (est. L. Nania). Dopo aver fatto il punto dei diversi istituti giuridici che si applicano ai contratti che intercorrono tra strutture accreditate (sanitarie e socio-assitenziali) e ASL, il Tribunale di Catanzaro sancisce - per la prima volta - l’applicazione del D.Lgs 231/02 sui ritardi nelle transazioni commerciali al debito delle ASL nei confronti dei soggetti contrattualizzati. Molto sinteticamente. La controversia nasce dalla richiesta da parte di una RSA alla Regione Calabria del pagamento dell’importo di euro 415.547,56, oltre interessi ex D. Lgs. 9/10/2002, n. 231. Oltre alle argomentazioni sostanziali sulla nullità del contratto (anch’esse smentite dal Tribunale) la Regione sosteneva la non applicabilità del D.Lgs 231/02 a tale tipologia di rapporti, trattandosi una “tariffa” predeterminata e non di prezzo commerciale. Sul punto il Tribunale smentisce la Regione. Dando atto, infatti, che alcune sentenze nel passato hanno escluso la possibilità di applicare gli interessi ex dlgs 231/2002 ai rapporti fondati sull’accreditamento delle strutture sanitarie in quanto non qualificabili come “transazione commerciali” (TAR Cagliari, 3/12/2008 n. 2151; Trib. Nocera Inferiore 14/10/2004), il Tribunale di Catanzaro rovescia tale orientamento sulla base delle seguenti argomentazioni Afferma infatti il giudice che: - sia il decreto legislativo che la Dir. 2000/35/CE considerano come transazione commerciale qualunque contratto (a prescindere dalla sua natura, sia essa privatistica o pubblicistica-concessoria) che contempli lo scambio tra l’effettuazione di un servizio ed il pagamento di un corrispettivo; - la posizione della giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. 9 marzo 1971 n. 649; Cass. civ. 10 aprile 1964 n. 835), stabilisce che la patrimonialità di una prestazione, per effetto dell’art. 1174 c.c., non si ha soltanto se la prestazione abbia un intrinseco valore patrimoniale, ma anche quando lo riceva “di riflesso” dalla natura della controprestazione: vale a dire che ove sia pattuito un compenso monetario per una certa prestazione, essa assume carattere patrimoniale in quanto oggetto di valutazione economica delle parti; - in ogni caso l’espressione “prestazione di servizi”, contenuta nel D. Lgs. n. 231/2002, è di portata talmente ampia da poter includere tanto attività immediatamente rilevanti sotto il profilo patrimoniale quanto attività di carattere spiccatamente non patrimoniale (come l’assistenza a persone disabili), sicché la natura della prestazione non risulta essere decisiva ai fini dell’applicabilità della normativa in esame; - l’interesse primario perseguito dal legislatore comunitario è stato quello di scoraggiare i ritardi nel pagamento del corrispettivo per l’attività di impresa, attraverso l’approvazione di una disciplina repressiva e, quindi, dissuasiva della morosità che prescinda dalla tipologia del contratto e della prestazione resa nonché dalla natura, pubblica o privata, del debitore (cfr. Direttiva 2000/35/CE, considerando n. 7, 16, 19, 22). In sostanza, secondo il Giudice, il D.Lgs. 231/2002 si applica in generale a tutti i contratti tra ASL e aziende sanitarie in quanto sussiste l’erogazione di un servizio dietro pagamento di un corrispettivo. Da ultimo molto interessante il tema del danno erariale. In forza della giurisprudenza intervenuta gli interessi che la PA è chiamata a pagare a causa del ritardato pagamento costituiscono danno erariale (Corte dei Conti Sardegna 20 dicembre 2011 deliberazione 118/2011): per questo motivo il giudice ha deciso di inviare gli atti alla Corte dei Conti competente.
TRIB. CATANZARO, SEZ. II, SENTENZA 18/01/2013