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AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA: il vincitore di una gara ha il diritto di vedersi aggiudicato “automaticamente” la fornitura decorsi 30 gg. dall'aggiudicazione provvisoria ?
TAR Veneto, I°, 8/2/2103, n. 178
Quando volte è capitato che, dopo essersi aggiudicata la gara in via provvisoria, la P.A. appaltante non procede a quella definitiva e, quindi, a dare inizio al contratto, mentre il vincitore è pronto ad iniziare la fornitura; può, in tal caso, l'aggiudicatario provvisorio “pretendere” l'aggiudicazione definitiva decorsi i 30 giorni previsti dall'art. 12 del codice appalti ? A questa domanda ha dato risposta la sentenza del TAR Veneto che, correttamente, ha precisato come dopo l'aggiudicazione provvisoria la scadenza del termine dei 30 giorni ex art. 12 D.Lgs.n. 163/06 non comporti affatto il diritto all'aggiudicazione definitiva “automatica” ma esclusivamente configura l'approvazione dell'aggiudicazione provvisoria nonché il conseguente diritto, in capo al vincitore, di esigere l'emissione del provvedimento formale d'aggiudicazione definitiva, quale atto conclusivo della procedura di gara. In altri termini l'eventuale inerzia della P.A. procedente non può mai portare - per “facta concludentia” - all'aggiudicazione definitiva della gara in quanto, sulla P.A. appaltante, grava sempre l'obbligo di verifica e controllo circa i requisiti di partecipazione, ragion per cui la decorrenza dei 30 giorni consente all'aggiudicatario provvisorio di avere (esclusivamente) il diritto all'emissione del provvedimento definitivo d'affidamento (in termini Cons.St. VI°, 26/3/2013, n. 1766) e come, da quel momento in poi, ai sensi dell'art. 2 L.n. 241/90, ogni ulteriore ritardo consentirà al medesimo aggiudicatario provvisorio di poter richiedere l'eventuale risarcimento causato dal ritardo nell'emissione del provvedimento dovuto (sia positivo che negativo) ma non, di certo, il “diritto” pieno all'aggiudicazione medesima.