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AGENZIA DELLE ENTRATE, DIREZIONE REGIONALE DEL LAZIO 20/12/2007

20/01/2008

L'Agenzia delle Entrate, nel chiarire i casi d'esenzione assoluta dell'imposta di bollo per gli atti e documenti delle Amministrazioni dello Stato, Province, Comuni, loro consorzi ed associazioni, ha confermato come le istanze d'accesso ai documenti amministrativi non sono soggette all'imposta di bollo, e cio non solo quando sono finalizzate all'esame degli atti ma anche nel caso di richiesta di copia semplice (come peraltro gia previsto nella Risoluzione n. 151/E del 4/10/2001).