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Accreditamento sanitario: quando la remunerazione dell’ASL diventa illegittima? I chiarimenti del Tar Campania (a favore del privato)
Con la sentenza n. 176 del 9 gennaio 2023 il Tar Campania chiarisce quando nel sistema dell’accreditamento sanitario, ovvero più esattamente nel rapporto contrattuale intercorrente tra ASL e privato accreditato ai sensi dell’art. 8-quinquies, D.Lgs. n. 502/1992, può ritenersi legittimo il meccanismo della c.d. “regressione tariffaria”,
Secondo i Giudici Amministrativi la “regressione tariffaria”, che costituisce una modalità alternativa di remunerazione del privato accreditato, “è legittimamente disposta a condizione che la sua definizione avvenga in prossimità dell’esercizio di riferimento e con il limite della ragionevolezza.”
In altri termini, l’Amministrazione non può applicare la c.d. “regressione tariffaria” anche a considerevole distanza di tempo dalla chiusura dell’esercizio relativo alle prestazioni erogare a carico del Servizio Sanitario Nazionale, in quanto si violerebbe il legittimo affidamento del privato, “che a cagione del periodo di tempo intercorso confidi nell’irretrattabilità della situazione giuridica del suo patrimonio”.
Ma analizziamo più nel dettaglio la vicenda giudiziaria per comprendere le argomentazioni dei Giudicanti.
Una società operante in regime di accreditamento istituzionale con il SSN ricorreva al Tar campano per chiedere l’annullamento dei provvedimenti con cui l’ASL accertava (solo nel 2021) l’esistenza di un proprio credito nei confronti della struttura di euro 81.773,01, che tentava di riscuotere a titolo di “regressione tariffaria per gli anni dal 2011 al 2016.”
Il Collegio, richiamando un precedente orientamento del Consiglio di Stato (sent. n. 207 del 22 gennaio 2016), ha dichiarato “illegittimo il comportamento dell’ASL che sposta in avanti il momento cronologico di applicazione del meccanismo della regressione tariffaria dilatando in maniera abnorme - ben oltre i limiti della ragionevolezza - i tempi di scrutinio e deliberazione”.
Come infatti precisato anche dai Giudici di Palazzo Spada “è lo stesso sistema “a consuntivo” a comportare necessariamente la retroattività delle riduzioni della remunerazione, la cui misura non può che essere determinata quanto meno nell’anno successivo, ossia quando siano i noti i dati contabili relativi ai valori delle prestazioni effettuate ed è possibile confrontarli con le risorse finanziarie disponibili.” Tuttavia, è “legittimo un controllo e una rideterminazione del fatturato ammesso a remunerazione anche in tempi non strettamente prossimi all’anno oggetto della disposta regressione con il limiti della ragionevolezza”.
Nel caso di specie i provvedimenti impugnati e, in particolare la richiesta creditizia dell’ASL, giungevano a distanza di molti anni dalla chiusura degli esercizi finanziari cui si riferivano le prestazioni erogate in accreditamento.
Ciò ha determinato in sostanza un’applicazione illimitata dell’istituto, finendo così per violare il principio del legittimo affidamento del privato accreditato.
Al contrario, il perfezionamento dell’iter a distanza di anni dall’esercizio di riferimento trascende il limite della ragionevolezza, “incontrando, per la sua abnorme sproporzione rispetto ai canoni di ordinaria e fisiologica esigibilità, un ostacolo invalicabile nella libera esplicazione dell’attività di impresa decisamente inconciliabile con fattori che, per la loro ingovernabilità, finiscono per costituire una alea inaccettabile capace di condizionare durevolmente e in maniera significativa ogni forma di possibile strategia imprenditoriale ancorché declinata all’insegna della prudenza e della cautela”.
Considerato quindi che il periodo di riferimento per valutare l’applicazione della regressione tariffaria è quello successivo all’anno di riferimento, ossia quando sono già noti i dati contabili relativi alle prestazioni effettuate e l’effettiva disponibilità delle risorse economiche, i Giudici hanno ritenuto che “ogni momento che supera tale periodo, in assenza di valide giustificazioni, determina l’illegittimità del provvedimento che disponga la regressione tariffaria.”
In conclusione, la pronuncia del Tar Campania è di particolare interesse poiché stabilisce che in un sistema contrattuale in cui il privato accreditato debba già accettare il rischio imprenditoriale, nonché subire i limiti e le “sanzioni” di natura tributaria, gli stessi strumenti di compensazione non possono essere applicati senza il rispetto del canone di ragionevolezza.