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ACCORDO QUADRO: cosa succede se nell'offerta economica manca l'indicazione degli oneri di sicurezza aziendali interni?

21/07/2016

TAR Lazio, II-ter, 28/06/2016, n. 7477

L'Agenzia del Demanio aggiudicava a 15 ditte classificatesi in graduatoria, l'Accordo Quadro di cui all'art. 59 del D.Lgs 163/2006 avente ad oggetto l'esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli immobili in uso alle Amministrazioni dello Stato.

Ricorreva una società del Lazio rimasta fuori graduatoria lamentando che solo una delle aggiudicatarie avrebbe indicato nell'offerta gli oneri aziendali interni. Chiedeva pertanto che la procedura concorsuale fosse dichiarata illegittima con esclusione delle società gravate da tale lacuna.

Il collegio giudicante menziona due tipologie di costi per la sicurezza:

  • quelli da interferenze (servono a eliminare i rischi da interferenza, sono quantificati a monte dalla stazione appaltante e non sono soggetti a ribasso),

  • quelli interni o aziendali (propri di ciascuna azienda, contemplati dal D.V.R. e sostanzialmente suddivisi nella loro componente “gestionale” - costi annuali per spese mediche, formazione etc. - e componente “operativa” - spese per la prevenzione connesse allo specifico appalto).

Il Collegio, riprendendo la pronuncia della Adunanza Plenaria n.3 del 2015, specifica che solo per i costi da interferenza la stazione appaltante è tenuta:

(I) ad effettuare una stima,

(II) ad indicarli nel bando di gara (stima che dovrà essere congrua e analitica),

(III) a tenerli distinti dall'importo soggetto a ribasso d'asta.

In pratica tali costi non sono soggetti a nessuna verifica di congruità essendo stati quantificati e valutati a monte dalla stazione appaltante.

Nel caso in esame, però, la peculiare configurazione dell'Accordo Quadro (strutturato come un contratto normativo volto a regolare successivi e non preventivamente individuati interventi di manutenzione per un importo massimo prefissato per ciascun lotto, rimettendo ad una fase successiva i singoli e concreti interventi) fa sì che l'offerta debba essere quantificata mediante l'indicazione di un ribasso percentuale calcolata sul preziario regionale.

Il Collegio infatti specifica che la distinzione (componente “gestionale” e “operativa”) era ben presente nel Prezziario della Regione Lazio rispetto al quale le offerte di cui alla gara in esame risultavano formulate e che tale prezziario regionale ricomprendeva per ciascuna voce anche la percentuale relativa alle spese generali a sua volta comprensiva degli oneri di sicurezza aziendali.

In questo modo rileva il collegio l'impossibilità per la stazione appaltante a determinare prima della individuazione del singolo intervento manutentivo da eseguire, i costi di sicurezza da interferenza nonché i costi di sicurezza aziendale (quantomeno per la componente “operativa”) non potendosi effettuare alcuna stima precisa di detti costi senza conoscere l'esatta natura dell'appalto da eseguire.

A dar manforte a tale interpretazione si citano le due Adunanze Plenarie 3 e 9 del 2015 le quali legano espressamente l'obbligo di specifica indicazione dei costi di sicurezza aziendale alla conoscenza dello specifico appalto da realizzare. Nella logica dunque di tali pronunce è evidente che l'obbligo di specifica indicazione dei costi di sicurezza aziendale sia da circoscriversi alle ipotesi in cui sia possibile individuare uno specifico appalto da realizzare e non si applichi anche ai casi di Accordi Quadro.

Naturalmente ciò non toglie che al momento dell'affidamento del singolo intervento manutentivo – mediante la stipula del contratto attuativo – dovranno essere espressamente indicati sia i costi da interferenza che gli oneri di sicurezza aziendale fermo restando che l'importo indicato dovrà essere congruo e non dovrà superare l'importo massimo stimato per ciascun lotto.

In definitiva può affermarsi che la peculiare natura dell'Accordo Quadro impone l'espressa indicazione degli oneri di sicurezza aziendali (interni) solo una volta conosciuta l'esatta natura dell'intervento da realizzare, unitamente alla individuazione degli oneri da interferenza. Su tali basi logiche le censure mosse dalla ricorrente sulla illegittimità dell'aggiudicazione definitiva disposta dalla amministrazione nonché del bando di gara e del disciplinare non sono state ritenute fondate dal Collegio.