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Accordi Quadro e Convenzioni Quadro: fattispecie differenti all’interno della stessa categoria
È questione dibattuta la coincidenza o meno fra Accordo-quadro e Convenzione in quanto, apparentemente, sembrerebbero lo stesso strumento di contrattazione utilizzato dalle pubbliche amministrazioni; tuttavia, analizzando più dettagliatamente la normativa, ben si può comprendere come l’uno sia la “sottocategoria” dell’altro.
La confusione in materia deriva dal fatto che appartengono entrambi alla macro-categoria dei “contratti-quadro”, ovvero quegli accordi pattizi finalizzati a fissare condizioni generali, a cui fanno poi seguito clausole specifiche da applicare in campo esecutivo.
Quello che allora preme evidenziare in questo articolo è la distinzione fra accordo-quadro e convenzione-quadro, ovvero cosa sono, qual è la diversa ratio di tali strumenti, chi li può utilizzare ecc.
L’accordo-quadro, disciplinato dall’art. 3, comma 1 lett. iii) e dall’art. 54 del D.Lgs n.50/2016, è una procedura innovativa di selezione del contraente, nata in ambito europeo ed avente lo scopo di semplificare il processo d’aggiudicazione dei contratti fra una o più stazioni appaltanti ed uno o più operatori economici; l’obiettivo dell’accordo-quadro è dunque quello d’individuare futuri contraenti, prefissando condizioni e clausole relative agli appalti in un dato arco temporale (massimo 4 anni), con l’indicazione dei prezzi e se, del caso, delle quantità previste.
Così facendo l’amministrazione accorpa la maggior parte degli adempimenti amministrativi ed ottiene un risparmio d’attività procedimentale nonché di oneri (non solo economici) connessi alle procedure d’affidamento; non solo in quanto questa fattispecie contrattuale è particolarmente utile per le PP.AA. quando non sono in grado di predeterminare, in maniera precisa e circostanziata, i quantitativi dei beni da acquistare oppure nelle ipotesi in cui i beni siano caratterizzati da rapida obsolescenza tecnica e/o da forti oscillazioni dei valori di mercato.
Non tutte le PP.AA. possono tuttavia stipulare accordi-quadro: l’art.37 del D.Lgs 50/2016 stabilisce infatti che le stazioni appaltanti non in possesso della qualificazione ex art.38 devono obbligatoriamente ricorrere ad una Centrale di committenza per l’affidamento di lavori, servizi e forniture nel caso d’importi superiori alle soglie stabilite dal Codice stesso.
Si differenziano tuttavia 2 diverse casistiche di accordi-quadri: si parla infatti di AQ “completo” quando sono disciplinate tutte le condizioni dei futuri contratti applicativi (di conseguenza i successivi appalti saranno solo una concretizzazione di quanto in precedenza concordato), mentre si parla di AQ “incompleto” quando invece non sono definite tutte le condizioni dei futuri contratti applicativi; in quest’ultima casistica, dunque, se sono stati individuati più operatori economici, gli appalti possono essere affidati solamente dopo aver rilanciato un confronto competitivo fra le parti per precisare e integrare le condizioni dell’accordo quadro.
Questa classificazione risulta fondamentale, in quanto la categoria dell’accordo quadro completo, se stipulato con un solo operatore economico, sostanzialmente coincide con la convenzione quadro.
La convenzione-quadro risulta infatti una sottocategoria dell’AQ, sebbene risulti più risalente nel tempo, in quanto la sua prima disciplina risale all’art. 26 della L.n. 488/1999.
Le convenzioni ex art. 26 sono state introdotte nel nostro ordinamento allo scopo di fornire a Consip Spa uno strumento giuridico per la stipula di contratti in cui l’impresa prescelta si impegnava ad accettare ordinativi di fornitura di beni e servizi, alle condizioni e ai prezzi stabiliti in gara, fino al raggiungimento del limite massimo previsto (il cd. massimale).
I beni e servizi così acquisiti dalle amministrazioni hanno la caratteristica di elevata standardizzazione e il loro acquisto si presuppone di solito per volumi o importi elevati.
Se dunque – come detto - la convenzione-quadro è un accordo-quadro “completo” nei confronti di 1 solo operatore economico, vi sono tutte alcune differenze applicative che la rendono in qualche maniera una fattispecie autonoma:
- innanzitutto le convenzioni-quadro possono essere stipulare solo dai Soggetti Aggregatori, che sono Centrali di committenza iscritte nell’apposito Elenco dei soggetti aggregatori presso l’Anagrafe Unica della Stazioni Appaltanti;
- secondariamente, se l’accordo-quadro è un contratto di durata (massima 4 anni), la convenzione-quadro risulta invece un contratto basato su un massimale prestabilito dalle parti, al raggiungimento del quale il contratto sarà adempiuto e sarà estinta l’obbligazione dell’impresa fornitrice a prescindere dal tempo ancora da trascorrere fino alla durata contrattualmente prevista.
Nonostante l’accordo e convenzione appartengano alla stessa categoria di contratti quadro e la convenzione sia sostanzialmente una sottocategoria dell’altra, date le caratteristiche delle singole fattispecie in ambito applicativo, si può dunque concludere che la convenzione-quadro presenta caratteri di autonomia e specificità rispetto all’accordo-quadro e che, per questo motivo, non può essere inglobata e fatta coincidere interamente all’interno dell’accordo quadro stesso, sebbene le due categoria presentino molti aspetti comuni.