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ACCESSO ATTI: quando e consentito l'accesso ai verbali ispettivi dell'INPS
Cons.Stato, VI°, 31/7/2013 n. 4035
Il diritto d'accesso agli atti pubblici è da considerarsi soggetto a limitazioni solo qualora si scontri con altre posizioni soggettive tutelate dall’ordinamento.
Nel caso in questione una società (che era stata chiamata a rispondere in solido di alcune sanzioni pecuniarie) si era vista negare dall'INPS l'accesso al verbale d'accertamento degli Ispettori del lavoro relativamente alla violazione di obblighi contributivi e previdenziali (di cui era stata condanna a pagare in solido), in quanto detto ricorso era stato notificato alla sola società obbligata al pagamento della sanzione e non anche ai singoli dipendenti della stessa.
In detto caso si scontrano chiaramente il diritto d'accesso (della società istante) con quello alla riservatezza (dei lavoratori che hanno rilasciato le dichiarazioni) ed, a tal riguardo, l’art. 24 L.n. 241/90 preveda la possibilità di sottrarre particolari documenti (che riguardino la vita privata e la riservatezza delle persone fisiche) tramite l'adozione d'apposito regolamento ed i documenti contenenti notizie acquisite nel corso d'attività ispettive risultano espressamente classificati, dal Decreto Ministeriale 4/11/1994 n. 757/1994, proprio tra quelli “particolari” sottraibili all’accesso.
Già in passato, pertanto, il Consiglio di Stato aveva negato l’accesso alla documentazione acquisita dagli ispettori Inps nell’ambito della loro attività di controllo (Cons.Stato, VI°, 27/01/1999 n. 65), precisando tuttavia come occorra valutare “caso per caso” quando debba prevalere il diritto alla riservatezza rispetto a quello di pieno acceso ai documenti richiesti.
Anche nel caso in questione il supremo Consesso di giustizia amministrativa nega dunque l'ostensione documentale ma tuttavia in ragione di un'altra argomentazione, ovvero a causa dell’omessa notifica del ricorso anche ai lavoratori che avevano rilasciato le dichiarazioni agli Ispettori del lavoro; infatti, argomenta il Consiglio di Stato, i lavoratori a cui si riferivano le omissioni contributive si trovano in una posizione contrapposta tanto rispetto alla società datrice di lavoro (che ha omesso i versamenti) quanto nei confronti della società ricorrente (che è stata chiamata a rispondere in solido delle sanzioni pecuniarie comminate) e pertanto l'omessa notifica del ricorso a detti lavoratori non consente loro di difendersi ovvero di salvaguardare la propria riservatezza.
Per questo motivo, quindi, il diritto d'accesso deve essere negato.