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ACCESSO ALLE OFFERTE TECNICHE: SEMPRE CONSENTITO, SE NON VIENE CORRETTAMENTE MOTIVATO IL SUO DINIEGO

27/01/2013

T.A.R Milano, III, 15/1/2013, n. 116

L’art 13, comma 5 lett. a) D.Lgs. n. 163/2006 ha introdotto un'ipotesi di speciale deroga rispetto alla disciplina di cui alla legge n. 241 del 1990, da applicarsi esclusivamente nei casi in cui l'accesso sia inibito in ragione della tutela di segreti tecnici o commerciali motivatamente evidenziati dall'offerente in sede di presentazione dell'offerta (Cons.St., VI, 30/7/2010 n. 5062 e 19/10/2009, n. 6393). E' pertanto illegittimo il provvedimento di diniego d'accesso adottato senza specificare quali fossero le ragioni particolari di tutela del segreto industriale e commerciale, in riferimento a precisi dati tecnici (che peraltro avrebbero già dovuti essere indicati in sede d'offerta); di conseguenza il Consiglio di Stato ha imposto alla P.A. appaltante di concedere l'accesso richiesto, in quanto il diniego (anche ammesso che fosse fondato), non risultava comunque correttamente motivato