Vuoi ricevere i nostri aggiornamenti?
ACCESSO AGLI ATTI DEL MOVIMENTO 5 STELLE ALLA DOCUMENTAZIONE CONTABILE RELATIVA ALLE SPESE RIMBORSATE AI CONSIGLIERI REGIONALI
In tempi di forte congiuntura economica - e nei quali si auspica un graduale abbattimento dei costi della politica - appare molto significativa la pronuncia del TAR Piemonte intervenuta sul ricorso del Movimento cinque stelle, che si era visto respingere la richiesta d'accesso agli atti riguardanti la documentazione contabile relativa ai rimborsi-spese dei Consiglieri regionali per il periodo tra il 2008 ed il 2012. In particolare la richiesta d'accesso agli atti da parte del Consigliere “Grillino” seguiva un’ispezione della Guardia di Finanza che, su mandato della Procura della Repubblica di Torino, aveva inteso acquisire informazioni relative al finanziamento dei vari gruppi ed, in particolare, la documentazione avente ad oggetto le autodichiarazioni dei Consiglieri sui rimborsi-spese ricevuti, accesso che era stato negato in primis in quanto si sarebbe configurato (in assenza del nulla-osta della Procura) una violazione del segreto istruttorio nonchè, in secondo luogo, in quanto si sarebbe trattata di una richiesta d'accesso troppo ampia ed indeterminata e tale quindi da integrare la fattispecie del “controllo generalizzato dell’attività amministrativa” (come noto vietato dalla L.n. 214/90). I Giudici del TAR sono intervenuti affermando in primo luogo come gli atti richiesti rientrino nell’ampia nozione di “documento amministrativo”, dal momento che gli stessi riguardavano attività di pubblico interesse “promanando da soggetti pubblici e concernendo lo svolgimento delle loro mansioni istituzionali” ed essendo detenuti dall’amministrazione regionale. Per quanto riguarda invece la presunta “genericità” dell’istanza avanzata, il Collegio ha affermato che “il diritto di accesso riconosciuto ai componenti degli organi rappresentativi degli enti territoriali ha un’indole profondamente diversa da quella che contraddistingue il diritto di accesso ai documenti amministrativi riconosciuto alla generalità dei cittadini”[…] Per tale motivo, il diritto di accesso dei consiglieri degli enti territoriali si estende a tutti gli atti, notizie e informazioni in possesso degli uffici che possano essere di utilità all’espletamento del loro mandato, ciò anche al fine di permettere di valutare la correttezza e l’efficacia dell’operato dell’amministrazione e per promuovere, nell’ambito del consiglio stesso, le iniziative che spettano ai singoli rappresentanti del corpo elettorale” In merito invece al segreto istruttorio il TAR ha fatto proprie le considerazioni di una sentenza della Cassazione Penale secondo cui “le autodichiarazioni in formato cartaceo rese dai membri del Consiglio Regionale […] non possono ritenersi soggette al vincolo del segreto istruttorio perché preesistenti all’indagine penale ed estranee alle attività direttamente compiute dal p.m. o della polizia giudiziaria, secondo quanto previsto dall’art. 329 c.p.p.” (Cass.Pen. I°, n. 13494/2011) finendo, per tal motivo, per consentire l'accesso all'intera documentazione contabile relativa ai rimborsi-spese dei Consiglieri regionali per il periodo tra il 2008 ed il 2012. Anche in questo modo i principi di trasparenza e pubblicità dell’azione amministrativa si “saldano” con quelli di economicità e trasparenza, rappresentando quei principi a cui deve necessariamente uniformarsi l’attività dell'intera pubblica amministrazione genericamente intesa (e quindi anche i consiglieri regionali).