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Anche le società partecipate pubbliche devono sottostare alle regole di trasparenza e accessibilità alla documentazione amministrativa

01/07/2020

TRGA Bolzano, 18/06/2020, n.139

La sentenza oggi in commento tratta il delicato tema delle società partecipate da enti pubblici e della loro qualificazione giuridica alla stregua di soggetti di diritto pubblico, con la conseguente applicazione delle regole proprie di tali soggetti.

Tra queste regole spicca certamente l’obbligo di evidenza pubblica, trasparenza e accessibilità ai documenti.

Ma anzitutto: cosa sono le società partecipate pubbliche?

Sono società private che, pur essendo detenute in modo significativo da soci pubblici, vengono sottratte dal regime proprio delle Pubbliche Amministrazioni.

Benché operino privatamente, a detti soggetti risultano tuttavia applicabili le regole di trasparenza e di accessibilità proprie delle Pubbliche Amministrazioni, in quanto la partecipazione da parte di enti pubblici conferisce loro la connotazione di enti che svolgono attività di pubblico interesse.

A riguardo, il giudice amministrativo bolzanino adito con la sentenza in oggetto riconosce l’applicabilità della disciplina dell’accessibilità alla documentazione amministrativa alle società partecipate pubbliche che svolgono attività di pubblico interesse.

La causa attenzionata dal giudice trae origine dalla richiesta d’accesso alla documentazione dell’aggiudicataria della gara de qua da parte sia della società che si era aggiudicata la prima gara (poi annullata) che di un’altra società invitata alla seconda gara.

In tale contesto, la controparte sollevava eccezione di inapplicabilità nei suoi confronti della disciplina dell’accesso agli atti.

La conclusione a cui arriva il TAR Alto Atesino è invece quella per cui l’istituto dell’accesso agli atti trova applicazione anche nei riguardi delle società private che svolgano attività di pubblico interesse in quanto, per quanto concerne la definizione di documenti amministrativi, l’art. 24 co. 1 lett. d) della legge della provincia autonoma di Bolzano n. 17/1993 parifica alle pubbliche amministrazioni soggette al diritto di accesso tutti i soggetti di diritto pubblico e di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario, riprendendo così quanto stabilito a livello statale dell’art. 22 co. 1 lett. d) ed e) della L.n. 241/1990.

La giurisprudenza ha infatti autorevolmente chiarito che il concetto di attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario si estende attualmente all’intero alveo dei rapporti soggetti al principio di trasparenza dell’attività amministrativa, richiamando il recente rafforzamento del principio di trasparenza operato con il D.Lgs. 33/2013 (ex multis, Ad. Plen. n. 13 del 28 giugno 2016).

Nel caso in esame dunque, essendo la società resistente a totale partecipazione e controllo pubblico, e quindi strumentale delle società pubbliche di riferimento, è da riconoscere la sua sottoposizione alle norme di trasparenza del D.Lgs. 33/2013.

Una società, qualsiasi formazione essa abbia, che svolge attività di pubblico interesse, deve dunque certamente sottostare al principio di trasparenza amministrativa.