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Polizze vita e fondi pensione: sono pignorabili?

16/09/2020

È noto come in Italia sia persistente il timore di percepire in futuro una pensione di importo insufficiente o quantomeno insoddisfacente. Tale timore ha portato alla proliferazione di prodotti assicurativi/finanziari a scopo previdenziale, volti a garantire un capitale (o rendita) al quale il pensionando potrà ricorrere per integrare la propria pensione.

Tra i prodotti a scopo previdenziale sono molto diffuse:

  • le Polizze vita
  • i Fondi pensione

Il problema delle Polizze vita e dei Fondi pensione è che alcuni operatori li definiscono - e a volte li pubblicizzano - come prodotti “impignorabili”, senza tuttavia approfondire alcune questioni giuridiche dirimenti per conferirgli il corrispondente significato giuridico.

Ed infatti è diffusa la convinzione che attraverso questi prodotti si siano messi al sicuro i propri risparmi, quando invece la questione è molto più articolata e complessa di come venga in realtà presentata.

Vediamo perché.

La “Polizza vita”

La “Polizza vita”, disciplinata dagli artt. 1919-1927 c.c., viene comunemente intesa come un contratto di assicurazione, in virtù del quale l’assicuratore, dietro il pagamento di una somma periodica (c.d. premio), assume l'obbligo di corrispondere un capitale (o una rendita periodica) al verificarsi di un evento attinente alla vita umana dell’assicurato, quale, ad esempio, la sopravvivenza dell’assicurato oltre il termine di scadenza concordato. 

Andando in particolare al regime di pignorabilità, occorre prima di tutto precisare che l’art. 1923, comma 1, c.c. vieta categoricamente ai creditori di pignorare il capitale (o rendita) accumulato dall’assicurato per il tramite della polizza vita.

Sul punto, occorre precisare come in giurisprudenza sia pacifico che un contratto debba essere inquadrato nel tipo contrattuale previsto per Legge “…in base al suo contenuto precettivo, non certo in base al nome iuris (titolo contrattuale) che le parti gli attribuiscono” (Tra le tante: Cass. 6061/2012; Cass. 8412/2015; Cass. 10333/2018).

Da tale principio giurisprudenziale evinciamo che la semplice indicazione nella contrattualistica del titolo “polizza” o simili non sarà sufficiente per qualificare il contratto alla stregua di “assicurazione sulla vita”.

Ed è evidente come la questione presenti importantissimi risvolti pratici dal momento che, qualora tali contratti dovessero perdere la qualifica di “assicurazione sulla vita” ex art. 1919 c.c., non troverebbe applicazione il divieto di pignorabilità previsto dall’art. 1923, comma 1, c.c., con il conseguente diritto del creditore di pignorare gli importi eventualmente maturati.

Proprio il principio giurisprudenziale anzidetto ha generato un contrasto giurisprudenziale e dottrinale in merito a quei prodotti, denominati dagli operatori “polizze”, che presentano caratteristiche tali da assomigliare a tipi contrattuali diversi dalle “assicurazioni sulla vita”. Tra questi prodotti, che potremmo definire “borderline”, si è soliti annoverare le polizze c.d. unit linked (L. 742/1986, Allegato A, ramo III) e index linked (D.lgs. 209/2005, art. 2), il cui ammontare dei premi e del capitale (o rendita) varia, rispettivamente, in base ai titoli di borsa (azioni, obbligazioni, derivati ecc.) o a indici e valori di riferimento (Es. Tasso Euribor, il prezzo dell’oro ecc.).

Sul punto, nonostante si riscontrino parere diversi, occorre precisare come la giurisprudenza non abbia mai esaminato la questione relativa all’applicabilità del divieto di pignorabilità a tale tipologia specifica di prodotti, dal momento che si è limitata “…ad individuare le caratteristiche che giustificano la qualificazione come prodotto finanziario di una polizza linked” (V. Trib. Verona del 17/4/2019).

Anzi, se proprio occorre esprimere un giudizio sui vari arresti giurisprudenziali, l'unica sentenza che si è pronunciata sull’applicabilità dell’art. 1923, comma 1, c.c. è stata emessa dalle stesse Sezioni Unite della Corte di Cassazione, le quali, hanno sancito il principio di diritto secondo cui  occorra adottare un’interpretazione estensiva della predetta disposizione codicistica, “…in virtù del rilievo costituzionale del valore della previdenza che esso è diretto a tutelare unitamente ad eventuali e, in via misura concorrenti finalità di risparmio” (S.U. n. 8271/2008).

A conferma di questo assetto, si consideri anche la sentenza n. 166/2012 della Corte di Giustizia dell'U.E., la quale, in una controversia riguardante la qualifica delle polizze “linked”, ha ritenuto espressamente farle rientrare nella nozione europea di “contratti di assicurazione”.

Pertanto, la circostanza che si possa attribuire al prodotto (comunque si chiami) “…la natura di prodotto finanziario non comporta che sia sottratta alla disciplina dell'art. 1923, comma 1, c.c.” (V. Trib. Verona del 17/4/2019).

Di conseguenza, al fine di valutare se possa applicarsi il divieto di pignorabilità ex art. 1923, comma 1, c.c., occorrerà unicamente accertare che il prodotto presenti il contenuto precettivo tipico dei contratti di assicurazione sulla vita ex art. 1919 c.c. e ss., in conformità al principio giurisprudenziale riguardante la qualifica delle pattuizioni contrattuali.  Tale contenuto “tipico” è stato individuato dalla giurisprudenza summenzionata in cinque caratteristiche principali (Cass. n. 6061/2012, 8412/2015 e 10333/2018):

  1. lo scopo previdenziale e non indennitario, ossia la circostanza che il contratto sia teso a soccorrere l’assicurato in seguito al momento della sopravvivenza
  2. l’alea, inteso quale rischio che l’assicuratore corre qualora l’assicurato sopravviva al termine della durata contrattuale, dovendo, solo in tale ipotesi, pagare il capitale (o la rendita);
  3. l’ancoraggio dell'importo del premio al c.d. rischio demografico e, quindi, la circostanza che l'importo del premio venga determinato in base all'età anagrafica dell'assicurato (Cfr. ISVAP, Circolare n. 332/D del 25 maggio 1998, nella quale è stato espressamente negata la natura assicurativa dei prodotti qualora prescindano totalmente dall'età anagrafica dell'assicurato)
  4. Il pagamento obbligatorio e periodico dei premi o comunque di una somma erogata a diverso titolo;
  5. La durata prolungata.

Alla luce dei cinque caratteri summenzionati, appare evidente come l'accertamento sul prodotto dovrà focalizzarsi, non tanto sugli elementi dello scopo previdenziale e della lunga durata (presenti in molteplici prodotti bancari, finanziari e assicurativi), bensì sull'esistenza dell'alea, del rischio demografico e dell'obbligatorietà /periodicità dei premi in quanto elementi qualificanti le “assicurazioni sulla vita”.

 

Il “Fondo pensione”

Per quanto riguarda i fondi c.d. “pensione”, invece, si tratta di prodotti destinati a realizzare un capitale (o rendita) che, salvo eccezioni, è possibile riscattare quando il beneficiario maturi l'età anagrafica per la pensione di vecchiaia.

La disciplina normativa del Fondo pensione si ritrova nell’art. 11 del D.lgs. 252/2005 e nel relativo comma 11 si legge testualmente che:

“11. Ferma restando l'intangibilità delle posizioni individuali costituite presso le forme pensionistiche complementari nella fase di accumulo, le prestazioni pensionistiche in capitale e rendita, e le anticipazioni di cui al comma 7, lettera a), sono sottoposti agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria … I crediti relativi alle somme oggetto di riscatto totale e parziale e le somme oggetto di anticipazione di cui al comma 7, lettere b) e c), non sono assoggettate ad alcun vincolo di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità”.

Dalla citata disposizione evinciamo come nei Fondi pensione, a differenza delle Polizze sulla vita, il divieto assoluto di pignorabilità del capitale maturato riguardi esclusivamente la fase di accumulo, cioè, il tempo intercorrente tra l'apertura del fondo e il riscatto del beneficiario, ancorché anticipato, di tutta o parte del capitale (o rendita).

Diversamente, arrivato il momento in cui il beneficiario riscatterà il capitale (o rendita) per aver maturato l’età pensionistica (100%) o per spese sanitarie (fino al 75%), l’importo corrispondente all’accredito potrà essere pignorato nei limiti di 1/5 dell’importo complessivamente percepito in conformità all’art. 545, comma 7, c.p.c. (in ogni caso in misura non superiore alla misura massima dell’assegno sociale).

Al contrario, occorre precisare come non esista alcun limite di pignorabilità laddove il beneficiario, prima di maturare l'età pensionabile chieda, ai sensi della lett. b) o c) del comma 10, un anticipo fino al 75% o al 30% rispettivamente per l'acquisto della prima casa o per ulteriori esigenze. Tali anticipazioni, infatti, dovranno considerarsi per Legge liberamente pignorabili in quanto non sottoposte al vincolo di indisponibilità previsto dall’art. 11, comma 10, D.lgs. 252/2005.

Ma cosa succede se il creditore pignora il capitale nel momento della fase di accumulo e, quindi, prima che il beneficiario abbia riscattato il capitale (o rendita)?

Ebbene, sul punto la Corte di Cassazione ha stabilito che il Giudice dell’esecuzione dovrà accogliere il pignoramento e obbligare l’istituto che gestisce il Fondo pensione a pagare al creditore pignorante 1/5 del capitale (o rendita) nel momento dell’effettivo riscatto da parte del beneficiario (Cass. Ord. 19708/2018).

Le azioni a difesa del creditore contro la costituzione di polizze sulla vita o fondi pensione

A questo punto è utile verificare quali possibilità abbia il creditore del beneficiario di una Polizza vita o di un Fondo di pignorare il capitale (o rendita) eventualmente maturato.

Infatti, nei paragrafi precedenti si è detto che i limiti di pignorabilità valgono per le somme giacenti nella polizza o nel fondo pensione. Ma i creditori possono pignorare gli accrediti che il debitore fa confluire nella Polizza vita o nel Fondo pensione?

Sul punto, occorre sin da subito precisare come l'art. 1923, comma 2, stabilisca testualmente che:

“Sono salve, rispetto ai premi pagati, le disposizioni relative alla revocazione degli atti compiuti in pregiudizio dei creditori e quelle relative alla collazione, all'imputazione e alla riduzione delle donazioni”

Di conseguenza, per quanto riguarda la Polizza Vita, il creditore ha tutto il diritto di pignorare l’importo dei premi pagati dall’assicurato all’assicuratore qualora un Giudice civile, prima del pignoramento, accolga la sua azione revocatoria (ordinaria e fallimentare) o le azioni di collazione, di imputazione e di riduzione delle donazioni in materia di successioni ereditarie.

A ciò si aggiunga come a identica conclusione debba pervenirsi in merito alla sorte degli accrediti volontariamente pagati per alimentare il proprio Fondo pensione, trattandosi di azioni civilistiche generali valevoli per tutte le tipologie di rapporti.

Di conseguenza, sia che il debitore sia beneficiario di una Polizza vita o che di un Fondo pensione, l'importo corrispondente all'accredito periodicamente pagato potrà, in caso di espressa richiesta in tal senso, essere considerato inefficace:

  • nei confronti dei creditori che agiscono in revocatoria ordinaria o fallimentare, qualora dimostrino al Giudice che il proprio debitore abbia effettuato il pagamento dei premi o degli accrediti al sol scopo di eludere il pagamento del debito o, in ogni caso, nella consapevolezza di ridurre il proprio patrimonio ai danni dello stesso creditore
  • nei confronti degli eredi del beneficiario che agiscono in riduzione, collazione e imputazione, qualora il pagamento dei premi o degli accrediti costituisca una donazione che non è stata correttamente computato nell'asse ereditario del defunto

Pertanto, dopo l’accoglimento di una delle predette azioni, il creditore potrà pignorare l’importo corrispondete dei premi (in caso di Polizza sulla vita) o degli accrediti (in caso di Fondo Pensione) che il Giudice, nel precedente giudizio civile, ha dichiarato pagato dal debitore in violazione delle ragioni del credito del creditore o della quota di eredità spettante ai propri eredi. 

Conclusioni

In conclusione, al fine di accertare il regime di pignorabilità delle Polizze vita e dei Fondi pensione, si suggerisce di sottoporre la relativa documentazione contrattuale ad un esperto in quanto la disciplina dei limiti imposti al creditore dipende dalle caratteristiche reali che presenta il prodotto.

Infine, si precisa che, qualora si decida di sottoscrivere prodotti che non abbiano né la caratteristica di una Polizza sulla vita né di Fondo pensione, il capitale (o la rendita) prodotta sarà liberamente pignorabile dal creditore, trattandosi in questi casi di un comune Fondo d’investimento mobiliare.