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Falsa dichiarazione resa con dolo o colpa grave per l’iscrizione al casellario informatico

03/07/2019
Cons.St. 18/4/2019, n. 2518

L’art. 80, comma 12 del Codice appalti stabilisce che, in caso di falsa dichiarazione o di falsa documentazione resa in una procedura di gara, la Stazione Appaltante ne debba dare segnalazione all'ANAC che, se ritiene che il mendacio sia stato reso con “dolo” o “colpa grave” dispone, in considerazione della rilevanza e gravità dei fatti, l'iscrizione nel proprio Casellario informatico, disponendo conseguentemente la sospensione di detta società dalle prossime gare fino ad un massimo di 2 anni.

In altri termini l’ANAC, per procedere all'iscrizione nel Casellario informatico, deve (quantomeno) accertare la sussistenza di un profilo soggettivo in capo all'operatore economico.

Occorre tuttavia distinguere tra la fattispecie prevista dall'art. 80, comma 12 e quella di cui al precedente comma 5 dello stesso articolo; mentre quest’ultimo infatti rimette alla P.A. il potere d’escludere il concorrente se colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità, il comma 12 dispone al contrario un vero e proprio sub-procedimento davanti all’Authority finalizzato all’accertamento se la dichiarazione – poi accertata come falsa - sia stata rilasciata nella “consapevolezza” del mendacio.

Appare dunque chiaro come l'esclusione dalla gara e l'annotazione nel Casellario Informatico, pur potendo essere originare da una medesima vicenda fattuale, hanno presupposti non perfettamente coincidenti.

È quanto ha chiaramente evidenziato la sentenza del Consiglio di Stato 18/4/2019, n. 2518/2019 che, in occasione dell’esclusione da una gara di un concorrente, con contestuale richiesta d’annotazione anche nel Casellario ANAC per falsa dichiarazione in ragione della (presunta) esistenza d’indici di collegamento sostanziale tra detta concorrente e d’altra impresa partecipante alla procedura, ha acclarato quanto segue.

La falsa dichiarazione (o falsa documentazione), qualora accertate in gara, possono   certamente condurre all’esclusione ma affinché l’ANAC possa poi disporre l’annotazione nel proprio Casellario è assolutamente necessario che si accerti come il concorrente abbia scientemente o colpevolmente rilasciato la dichiarazione.

Così, nel caso di specie, la P.A. appaltante può aver correttamente escluso la società sulla base d’indizi che ritenevano sussistente un collegamento sostanziale con un’altra concorrente, ma ciò non poteva implicitamente consentire all’ANAC di procedere alla relativa annotazione, in quanto risulta assolutamente necessario accertare l’espressa volontà (o la colpevole negligenza) dello stesso concorrente nel voler rilasciare una dichiarazione “mendace” (o nel depositare un documento “falso”).    

La circostanza dunque che l’esclusione sia legittima (in quanto il collegamento sostanziale effettivamente esistente) non implica necessariamente che l’impresa abbia - inconsapevolmente e/o volontariamente - omesso di dichiarare la sussistenza di detto collegamento sostanziale, circostanza che quindi dev’essere accertata prima di poter comminare la sanzione (ben più grave) della sospensione da tutte le pubbliche gare in Italia per un determinato lasso di tempo.