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Clausola sociale: l’obbligo di assumere tutti i dipendenti del gestore uscente è legittimo nel settore dei trasporti su gomma

01/04/2020
Cons. Stato, V, 07/02/2020, n. 973

È legittima la clausola sociale della lex specialis di una gara concernente l’affidamento del servizio di trasporto pubblico locale su gomma che obbliga il concorrente ad assumere tutti i dipendenti, con la sola eccezione dei dirigenti, della precedente gestione, indifferentemente dalle sue esigenze organizzative e gestionali.

Il principio enunciato da Palazzo Spada trae origine dalla diretta impugnazione da parte di un operatore economico partecipante alla gara per l’Affidamento del servizio di trasporto pubblico locale su gomma nel territorio periferico e servizi accessori”, del bando nonché dei restanti atti di gara nella parte in cui imponevano “l’obbligo per l’aggiudicatario di acquisire senza soluzione di continuità tutto il personale dipendente del gestore uscente, ad eccezione dei dirigenti, a pena di esclusione dalla procedura”.

A detta del ricorrente infatti, obbligare il concorrente a sostenere un onere così rilevante come l’assunzione di tutti i dipendenti (con la sola eccezione dei dirigenti) della precedente gestione, indifferentemente rispetto alle sue esigenze organizzative e gestionali, cesserebbe di corrispondere ad un’apprezzabile esigenza di ragionevole salvaguardia dei livelli occupazionali e, per la sua sproporzione rispetto ad elementari esigenze di impresa (il cui peso verrebbe ritenuto irrilevante), finirebbe per limitare eccessivamente la libertà imprenditoriale e con essa il confronto concorrenziale.

Il TAR romano respinge la censura mossa e il ricorrente impugna la sentenza proponendo appello.

Il Consiglio di Stato, allineandosi al giudice di prime cure, con la sentenza in commento ha dato atto di come l’art. 48 co. 7 lett. e) D.L. 50/2017 (che richiama la direttiva 2001/23/CE avente ad oggetto il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese) riconosca all’Autorità di Regolazione dei Trasporti il potere di dettare regole generali in materia di “previsione nei bandi di gara del trasferimento senza soluzione di continuità di tutto il personale dipendente dal gestore uscente al subentrante con l’eslcusione dei dirigenti, applicando in ogni caso al personale il contratto collettivo nazionale di settore e il contratto di secondo livello o territoriale applicato dal gestore uscente, nel rispetto delle garanzie minime”.

Nel particolare settore del trasporto pubblico su gomma, la normativa è dunque nel senso di ammettere una clausola sociale particolarmente forte, garantendo, in caso di subentro il trasferimento dal gestore uscente al subentrante di tutto il personale dipendente (ad eccezione dei dirigenti), con l’applicazione del CCNL di settore e del contratto di secondo livello applicato dallo stesso gestore uscente.

Ciò in evidente antitesi con tutti gli altri settori, nei quali, già sotto la vigenza del precedente codice, la giurisprudenza ha chiarito che la stabilità occupazionale è sicuramente un obiettivo normativo importante e un valore ordinamentale, ma “deve essere promossa e non rigidamente imposta e comunque deve essere armonizzata con i principi europei della libera concorrenza e della libertà d’impresa, così da escludere un rigido oblbigo di garanzia necessaria della stabilità (in tal senso, TAR Firenze, sez. III, sent. n. 231/2017, TAR Roma, sent. n. 14796/2019, Cons. Stato, sez. III, sent. n. 2078/2017; Cons. Stato, sez. V, sent. n. 272/2018).