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Procedure di aggiudicazione: il 18 ottobre 2018 scatta l'obbligo di utilizzo dei mezzi di comunicazione elettronici. Le Stazioni Appaltanti sono davvero pronte?

26/07/2018

Basta con il cartaceo! Questo in sintesi il messaggio lanciato dalla Direttiva Comunitaria 2014/24/EU  sugli appalti pubblici che all’articolo 22 (Regole applicabili alle comunicazioni) ha introdotto l’obbligo di abbandono della modalità di comunicazione cartacea tra le stazioni appaltanti e imprese, in tutta la fase di gara.

In realtà le motivazioni di fondo non sono frutto di un mero spirito ambientalista del legislatore europeo, quanto piuttosto il culmine di un percorso che ha motivato l’introduzione dei mezzi elettronici di comunicazione quale strumento in grado di accrescere l’efficacia e la trasparenza delle procedure di appalto.

Il citato articolo 22 di formulazione europea è tra quelli a recepimento obbligatorio tra gli Stati membri e indica quale termine ultimo il prossimo 18 ottobre. L’Italia certamente rientra tra i paesi virtuosi, poiché la Legge di recepimento (D.Lgs 50/2016, ovvero il noto Codice degli Appalti Pubblici) recepisce all’articolo 40 l’obbligo di utilizzo immediato dei mezzi di comunicazione elettronici per le Centrali di Committenza, mentre ne differisce l’entrata in vigore al 18 ottobre 2018 per le Stazioni Appaltanti.

Ma cosa si intende per “comunicazioni elettroniche”? E’ sufficiente utilizzare la posta elettronica certificata, per ottemperare agli obblighi di legge?

La risposta è NO!

Il discorso infatti è più complesso, in quanto l’articolo 40 del nostro Codice va certamente letto di concerto con il successivo articolo 52, il quale stabilisce che in tutte le comunicazioni, gli scambi e l’archiviazione di informazioni, deve essere garantita dalla Stazione Appaltante l’integrità dei dati e la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione con obbligo di esaminare il contenuto delle offerte e delle domande soltanto dopo il termine stabilito per la partecipazione. E’ evidente che l’invio a mezzo PEC non garantisce affatto la riservatezza nei termini stabiliti dalla norma.

A questo punto occorre chiedersi cosa succederà dopo il 18 ottobre. Tre i possibili scenari:

  1. le Stazioni Appaltanti “sfrutteranno” le deroghe previste all’utilizzo di comunicazioni elettroniche (art. 52 comma 1). Soluzione, questa, possibile solo nei casi specificamente indicati, e all’esito di una puntuale indicazione delle ragioni all’interno della relazione unica con espressa valutazione delle ragioni necessarie (art. 52 comma 3 D.Lgs 50/2016).
  2. Oppure la S.A. si doterà di una propria piattaforma di e-procurement.
  3. La S.A. delegherà la gara ad una Centrale di Committenza Qualificata o altro soggetto aggregatore di riferimento che abbia i necessari mezzi elettronici.

Tralasciando la soluzione n.ro 1, che potremmo definire l’eccezione, non possiamo esimerci dal ritenere che la soluzione n.ro 2 certamente sarà individuata dalla Stazioni Appaltanti medio-grandi le quali sicuramente individueranno nelle piattaforme di e-procurament un valido supporto organizzativo nel processo di acquisto, con possibilità di percorrere in autonomia la strada della gestione degli appalti pubblici svincolandosi da altri soggetti.

La terza soluzione, invece, sarà quasi sicuramente adottata dalle piccole Stazioni Appaltanti ma ciò potrebbe creare una sorta di “ingorgo” in quanto i soggetti aggregatori, per quanto organizzati, potrebbero non essere pronti a gestire tutti gli enti del territorio nazionale che al 18 ottobre non si saranno attrezzati con piattaforme proprie.

Non resta dunque che attendere il fatidico giorno per capire come intenderanno muoversi le Stazioni Appaltanti e vedere se, ad esempio, i piccoli Enti intaseranno meno, con le proprie richieste di delega, il calendario delle gare dei soggetti aggregatori.