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La tutela delle APP: proprietà intellettuale e concorrenza sleale

11/02/2020
Provvedimento cautelare Trib. Milano, sezione Imprese, 3/12/2019, n. 5075

Lo scorso dicembre il Tribunale di Milano, sezione imprese, ha adottato un provvedimento cautelare che offre spunti interessanti in materia di tutela intellettuale e concorrenziale di prodotti tecnologici come una APP.
La vicenda riguarda una nota APP destinata ai micropagamenti attraverso trasferimenti di denaro tramite smartphone.
Una APP molto simile veniva lanciata sul mercato qualche anno dopo da una società concorrente e la ricorrente lamentava in sostanza che il prodotto dell’avversaria avrebbe costituito un’esatta replica del proprio sotto svariati profili.
I giudici di Milano hanno esaminato la questione sia da un punto di vista della tutela della proprietà intellettuale sia in relazione all’attività anticoncorrenziale.
 
La tutela della proprietà intellettuale
Il ragionamento dei giudici prende le mosse dall’assunto per cui le APP oggetto del contendere sono
dispositivi costituiti da software, idonei a svolgere diverse funzioni sul dispositivo mobile su cui sono installate avvalendosi di banche dati”.
La tutela riconosciuta è dunque quella
  • dei programmi per elaboratore (software) in tutte le sue forme e
  • delle banche dati qualora i dati in esse contenuti siano organizzati con criteri originali, personali e non attraverso scelte standardizzate o usuali.
All’esito della CTU e dell’istruzione sommaria i giudici hanno ritenuto entrambi i progetti originali e frutto di un’elaborazione autonoma da parte dei due concorrenti; ma quello che qui rileva è il principio affermato secondo cui
l’implementazione delle medesime funzioni, ove non derivi dal plagio del codice sorgente o della relativa banca dati, non può in sé ritenersi illecita”.
In sostanza non viola il diritto d’autore sul programma per elaboratore il concorrente che, senza avere avuto accesso al codice sorgente, abbia osservato e sperimentato un programma per riprodurne le funzionalità (in tal senso CGCE, 2 maggio 2012, causa C-406/2010); del resto ammettere che la funzionalità di un programma per elaboratore possa essere tutelata equivarrebbe ad offrire la possibilità di monopolizzare le idee a scapito del progresso tecnico e dello sviluppo industriale.
La ratio dunque è quella di non monopolizzare l’idea che sta a monte di un progetto tecnico.
 
La concorrenza sleale
I giudici hanno invece riconosciuto un’ipotesi di condotta parassitaria da parte della convenuta, che dalla disamina del Tribunale risulta avere messo in atto plurime e distinte scelte imprenditoriali che nel complesso hanno dato vita ad un’attività concorrenziale scorretta e quindi illecita. I singoli atti di per sé possono anche essere leciti ma letti nel complesso evidenziano un unitario disegno illecito e quindi sanzionabile.
In particolare i giudici hanno ritenuto parassitarie una serie di condotte quali
  • la ripetizione di un servizio implementato nella prima APP senza alcuna originalità aggiunta o sforzo creativo ulteriore
  • l’identità letterale di alcune parti del regolamento di servizio
  • la ripetizione di scelte terminologiche non obbligate né necessitate nella presentazione del prodotto
  • l’impiego perfino di slides identiche.
Non sono invece state ritenute censurabili le scelte grafiche pur assai vicine delle due APP, in considerazione di una ormai progressiva omogeneizzazione di soluzioni grafiche e simboliche ormai di uso generalizzato ed entrate nel linguaggio comune o strettamente legate alle operazioni da compiere (es. registrazione, disposizione di pagamento).

La misura cautelare
Interessante anche la misura cautelare interdittiva, non a tempo indeterminato ma limitata ad un anno. Una misura interdittiva senza limiti cronologici potrebbe infatti determinare nello specifico settore di mercato dello sviluppo di nuove tecnologie un ingiusto vantaggio in favore di una o più imprese rispetto al soggetto passivo dell’inibitoria, cui verrebbe impedito anche di competere in maniera lecita ovvero al netto di comportamenti parassitari.