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TRATTATIVA PRIVATA: OGNI OPERATORE ECONOMICO DEL SETTORE HA IL PIENO DIRITTO AD IMPUGNARLA PER NON ESSERE STATO INVITATO

10/04/2013

La Regione Piemonte, dichiarando la volontà di procedere ad un “rinnovo tecnologico” delle attrezzature del proprio Centro Stampa, decide di affidare la sostituzione delle apparecchiature attualmente in uso direttamente alla società XEROX (precedente fornitrice), motivandola come una mera sostituzione delle apparecchiature ormai obsolete con macchinari piu' moderni. Una società concorrente contesta detta decisione, ritenendo che la Regione Piemonte avrebbe dovuto al contrario indire correttamente una gara per la fornitura di nuovi macchinari, contestando dunque la legittimità della trattativa privata e la Xerox, oltre che la Regione Piemonte, si difendono sostenendo che la ricorrente non ha alcun diritto ad impugnare la procedura negoziata …. in quanto non vi ha partecipato (!!). Il Consiglio di Stato, decidendo la questione di merito, ha avuto modo di statuire preliminarmente come l'eccezione di carenza d'interesse all'impugnazione da parte dell'impresa ricorrente sia totalmente infondata, in quanto le imprese operanti in un determinato settore sono legittimate ad impugnare l'affidamento di un servizio a trattativa privata (ovvero le determinazioni che riguardano le modalità di conferimento e di svolgimento del servizio) e ciò anche al solo fine d'ottenere l’annullamento della gara e dell'eventuale aggiudicazione ed il rinnovo della procedura a cui aspirano, non dovendo neppure documentare il possesso di una capacità operativa paragonabile a quella del soggetto prescelto, in quanto, detto elemento, assume rilevanza solo in sede di successiva partecipazione alla gara e/o di aggiudicazione (Cons.St., V°, 10/8/2010, n. 5535; 10/9/2009, n. 5426; 31/12/2007, n. 6797; 27/10/2005, n. 5996 e 4/5/2004, n. 2696).

[Consiglio Stato, IV°, 12/2/2013 n. 794]