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Termine d’impugnazione: differimento legittimo solo in caso di tempestiva istanza d’accesso

20/12/2019
Fabio Caruso
Cons. St., V, 28/10/2019, n. 7348

Il Consiglio di Stato torna nuovamente a pronunciarsi sul tema della decorrenza del termine d’impugnazione (vedasi articolo "Da quando decorre realmente il termine per impugnare l’aggiudicazione?"), nel caso in cui si renda necessario l’accesso alla documentazione di gara da parte del ricorrente.

La sentenza in commento, infatti, si inserisce nel solco di un indirizzo giurisprudenziale (ex multis Cons.St. V°, 20/9/2019 n. 6251), che pare via via consolidarsi, secondo cui la decorrenza del termine d’impugnazione di 30 giorni non deve farsi decorrere “per forza” dalla data d’aggiudicazione, qualora detto provvedimento non risulti sufficientemente completo e/o motivato.

Infatti, seppur l’art. 79 comma 5 del Codice appalti imponga alle S.A. di comunicare d’ufficio l’aggiudicazione (o l’eventuale esclusione) a tutti i soggetti ammessi alla procedura, nel nuovo Codice tale comunicazione non deve più necessariamente contenere le motivazioni del provvedimento.

Pertanto, qualora si renda necessario procedere all’accesso ai documenti di gara per avere piena conoscenza della motivazione del provvedimento (d’aggiudicazione e/o esclusione), “il potere d’impugnare non si consuma con il decorso del termine di legge, ma è incrementato di un numero di giorni necessari all’effettiva acquisizione dei documenti stessi”.

Nel caso di specie l’appellante lamentava che, dalla mera aggiudicazione, non aveva potuto ottenere la piena conoscenza dei carichi pendenti in capo all’ex amministratore, direttore e legale rappresentante della società aggiudicataria, che era stato possibile desumere solo a seguito di ben tre istanze d’accesso, per cui il proprio ricorso NON poteva ritenersi tardivo in quanto il termine d’impugnazione doveva farsi correttamente decorrere solo dalla data d’effettivo riscontro della sua ultima istanza d’accesso.

Tuttavia, il predetto termine può essere differito solamente a condizione che l’interessato abbia presentato una tempestiva istanza di accesso nonché l’amministrazione abbia tenuto una condotta dilatoria in merito alla predetta istanza, ragion per cui, nel caso di specie, tenuto conto che già la 1° istanza d’accesso era stata presentata – senza alcuna valida giustificazione – solo dopo 3 mesi dalla comunicazione d’aggiudicazione, il Consiglio di Stato ha confermato la tardività del ricorso presentato.