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TARIFFE PROFESSIONALI: i prezzi bassi non costituiscono concorrenza sleale nemmeno per i notai

19/02/2013
Edoardo Di Gioia

Cass. Civ. Sez. II, Sent. 14/2/2013 n. 3715

La professione notarile, pur in considerazione della sua rilevanza pubblicistica, non è esclusa così come le altre professioni intellettuali, dall’applicazione del diritto della concorrenza di matrice comunitaria, e pertanto anche ai notai si applica l’abolizione dei minimi tariffari prevista dal DL Bersani; questo il principio di diritto sancito dalla seconda sezione della Corte di Cassazione, molto importante in quanto ben argomentata, articolata e soprattutto perché dedicata ad una professione, quella notarile appunto, tradizionalmente considerata in qualche modo distinta dal novero delle altre professioni intellettuali. Il Fatto La Commissione disciplinare regionale, su richiesta del Consiglio notarile, riteneva un notaio di Bari responsabile disciplinarmente per aver sistematicamente applicato tariffe inferiori a quelle minime previste dalla Legge notarile, nonché d’aver violato la norma sull’assistenza obbligatoria in sede. In merito al mancato rispetto delle tariffe minime il Collegio disciplinare riteneva applicabile l’art. 74 della Legge notarile, nonché la sanzione di cui all’art. 147 della medesima normativa., nonostante l’entrata in vigore del Decreto Bersani e delle norme sull’abrogazione dell’inderogabilità dei minimi tariffari per tutti i servizi professionali. Ciò sulla base di una ritenuta specificità della professione notarile ed anche della strutturazione stessa del compenso del notaio, densa di elementi pubblicistici predeterminati per legge. Il notaio incolpato impugnava il provvedimento disciplinare ritenendo invece il suo comportamento pienamente conforme al dettato del DL Bersani che doveva, a suo parere applicarsi anche al suo caso non essendo stata imposta alcuna deroga nella nuova disciplina che si applica dunque a tutti i servizi professionali. A seguito di un percorso giudiziario nel corso del quale i giudici di merito aderivano alle posizioni del Collegio Disciplinare notarile, la vertenza giungeva all’esame della Corte di Cassazione. La Decisione La Suprema Corte, contraddicendo le decisioni prese dai giudici di merito, riteneva invece di accogliere il ricorso del notaio; infatti, stabiliva che, effettivamente, alle condotte del notaio andava applicata la disciplina introdotta nel nostro ordinamento con il DL Bersani, e che in tal senso tali condotte, consistenti nella prestazione dei servizi tipici della propria professione a costi inferiori rispetto ai minimi tariffari previsti dalla Legge Notarile, non potevano di per sé costituire né atti di concorrenza sleale né, dunque, illeciti disciplinari sanzionabili. Si trattava, invece, di comportamenti pienamente conformi al diritto vigente. La Corte, facendo proprie le argomentazioni della corte di Giustizia della Comunità Europea in materia, ha statuito infatti che i notai esercitano, nei loro limiti di competenza territoriale, la loro autonoma professione “in condizioni di concorrenza” , e la circostanza del perseguimento di obbiettivi di interesse generale, miranti a garantire legalità e certezza del diritto degli atti conclusi tra privati, non vale a rendere l’attività del notaio così strettamente legata al potere pubblico da esentarla dall’applicazione delle regole che nel nostro ordinamento alla concorrenza tra professionisti si sono date, anche con il DL Bersani. Dunque le liberalizzazioni importate con il DL Bersani possono dirsi applicabili a tutte le professioni intellettuali il cui ordinamento, anche a seguito dei successivi interventi del Governo Monti, sembra ormai necessariamente avviato verso una prospettiva regolatoria statale e comunitaria di cui tuttavia restano da chiarirsi in maniera più precisa i rapporti, ancora controversi, con la deontologia professionale.