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Il TAR Bologna si pronuncia sulla valutabilità dei requisiti di partecipazione e altre tematiche partecipative

09/04/2025
TAR Bologna, Sez. II, 11/2/2025 nr. 128

Il Consorzio Interuniversitario CINECA bandiva una procedura aperta per l’aggiudicazione del servizio “di individuazione organizzazione disponibilità test center espletamento concorso ammissione corsi di laurea accesso programmato nazionale (lm-41 elm-46) lingua inglese A.A. 2024-2025”.

Oggetto dell’appalto era il reperimento e l’allestimento, al di fuori del territorio nazionale, delle sedi fisiche comprensive della strumentazione e del personale di servizio e di vigilanza, ove far svolgere ai candidati le prove per accedere ai corsi di laurea, la predisposizione dei test e l’approntamento di un sistema di prenotazione on line con versamento del contributo di partecipazione da parte dei candidati.

Il criterio di aggiudicazione prescelto era quello del prezzo fisso ex articolo108, comma 5, D.lgs. n. 36/2023, con confronto competitivo solamente sull’offerta tecnica in relazione a tre criteri, ovverosia:

  1. l’esperienza in ambito di gestione di test center (fino a 40 punti),
  2. la piattaforma di registrazione e di pagamento da parte dei candidati (fino a 20 punti),
  3. le sedi estere proposte (fino a 40 punti).

Una delle società partecipanti impugnava tanto il bando quanto, con motivi aggiunti, la successiva aggiudicazione sollevando svariate censure in capo all’operato dell’Amministrazione.

Di seguito analizzeremo le tre che meritano attenzione, essendo state accolte dal Giudice Adito.

1. Con il primo motivo di ricorso la società lamenta, in relazione al terzo criterio di valutazione delle offerte - che premia le sedi estere proposte per lo svolgimento delle prove di ammissione da parte dei candidati - la violazione dell’articolo 108, comma 4, D.lgs. n. 36/2023, a mente del quale l’offerta deve essere valutata sulla base di criteri oggettivi.

Nello specifico, la società ricorrente stigmatizza il fatto che la lex specialis di gara non abbia specificato le modalità di comprova da parte dei concorrenti della disponibilità delle sedi proposte nell’offerta.

Il Consorzio si oppone che sostenendo che quello delle sedi di svolgimento sia un requisito di esecuzione del contratto, non potendosi pretendere che i concorrenti acquisiscano la disponibilità delle sedi prima ancora di essere aggiudicatari del contratto. Se poi in fase di esecuzione dell’appalto una o più sedi promesse non risultassero in ipotesi disponibili, l’appaltatore sarà tenuto a provvedere alla sostituzione con altra equivalente

Il TAR dà ragione alla ricorrente.

In un’ottica pro-concorrenziale può sicuramente convenirsi con quanto sostenuto dalla Amministrazione in ordine al fatto che sarebbe illogico e irragionevolmente penalizzate il pretendere la disponibilità al momento della presentazione dell’offerta di un elemento (le sedi di esame) necessario ai fini dell’esecuzione. Il punto però è che nel caso in esame la legge di gara ha considerato quell’elemento di esecuzione del contratto ai fini dell’attribuzione del punteggio premiale e dunque ai fini dell’aggiudicazione del servizio. Il che di per sé non è vietato.

Tuttavia, la conseguenza di tale scelta è che l’elemento in questione deve essere sussistente al momento della presentazione dell’offerta e che la sua mancanza deve necessariamente determinare una penalizzazione nel punteggio.

La doglianza viene dunque ritenuta fondata, dal momento che le sedi all’estero ove far svolgere le prove di ammissione al corso di laurea non possono costituire un elemento oggettivo di valutazione dell’offerta, laddove la loro disponibilità, a qualsivoglia titolo, non sia richiesta al momento della presentazione dell’offerta medesima.

La competizione finirebbe per svolgersi su elementi non nella disponibilità del concorrente e dunque, in definitiva, sulla capacità dell’offerente di fare promesse che possano ottenere il gradimento della stazione appaltante.

2. Con il secondo motivo di impugnazione la società prospetta invece la violazione da parte della legge di gara dell’articolo 57, comma 1, D.lgs. n. 36/2023 non avendo indicato le clausole sociali che l’offerente deve rispettare nel formulare la propria offerta.

CINECA sostiene che la norma richiamata dalla società ricorrente non trovi applicazione nel caso di specie, dal momento che l’appalto ha a oggetto in misura preponderante prestazioni di tipo intellettuale, in cui, cioè, la manodopera ha un’incidenza minima.

Nemmeno questa tesi della resistente viene condivisa dal TAR emiliano.

Vi sono infatti nel bando in esame tutta una serie di prestazioni contrattuali a carico dell’appaltatore che non hanno natura intellettuale e che dunque non possono beneficiare dell’esenzione un tempo prevista dall’obbligo in questione.

3. Infine, la ricorrente si duole della genericità dei criteri e sotto-criteri di valutazione delle offerte fissati dalla legge di gara, che lascerebbero alla Commissione giudicatrice un vero e proprio arbitrio valutativo.

Il grado di specificità del “criterio di valutazione” non è predeterminabile a priori, ma varia in dipendenza della natura e della complessità delle prestazioni che costituiscono oggetto della gara. La valutazione delle offerte in competizione avviene dunque attraverso l’attribuzione di un punteggio numerico in relazione ai criteri enucleati dalla legge di gara.

Il punteggio numerico è idoneo a soddisfare l’obbligo motivazionale a carico della stazione appaltante e a rendere intellegibili le ragioni per le quali l’offerta vincitrice è stata preferita alle altre, laddove la legge di gara predetermini con chiarezza e con un adeguato grado di dettaglio i criteri di attribuzione del punteggio medesimo.

Se, viceversa, detta condizione non è soddisfatta, vuoi perché i criteri di valutazione sono descritti in termini generici, vuoi perché è assegnato ad essi un ampio intervallo di punteggio o non sono predeterminati i parametri per attribuire i valori intermedi, allora il mero dato numerico non è sufficiente.

Anche in questo caso il Giudice riconosce il difetto della legge di gara.

  • Quanto al criterio 1:
    • non è specificato in relazione a quali aspetti è determinata l’importanza dei test gestiti in passato ai fini della valutazione dell’esperienza;
    • non sono fissate fasce quantitative per distribuire il punteggio in relazione al numero di test già gestiti;
    • non è chiarito sulla base di quali parametri è valutata la complessità dei test gestiti in passato dal concorrente;
  • Quanto al criterio 2:
    • non è spiegato quale sia il livello qualitativo minimo da raggiungere e a partire dal quale sono valutati favorevolmente miglioramenti dello stesso;
    • non è chiaro quali siano i parametri di sicurezza su cui deve essere fatta la valutazione;
    • non sono enucleate le caratteristiche richieste per l’algoritmo di gestione delle prenotazioni;
    • non sono indicati criteri di preferenza o quantitativi per l’utilizzo in precedenza della piattaforma;
  • Quanto al criterio 3:
    • non sono indicati i punti da cui deve essere calcolata la distanza della sede offerta e non sono prefissate fasce di punteggio rispetto a tale parametro;
    • non sono specificate le caratteristiche della sede che saranno prese inconsiderazione ai fini della valutazione della loro idoneità al compito da svolgere;
    • non sono indicati criteri di preferenza o quantitativi per l’utilizzo in precedenza delle sedi medesime.

Più in generale, la mancata previsione di sub-punteggi in relazione ai sotto-criteri e di fasce di punteggio intermedie per gli stessi rende impossibile per il concorrente modulare l’offerta con consapevolezza al fine di soddisfare al meglio le aspettative della stazione appaltante, e impedisce un controllo di legittimità ex post al Giudice in punto di coerenza dei punteggi assegnati con i vincoli contenuti nella legge di gara.

Da qui, dunque, l’accoglimento del ricorso e l’annullamento della gara per i motivi poc’anzi elencati.