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Suddivisione in lotti: NO gara unica ma tante autonome procedure (con tutte le conseguenze del caso !)
Nell’ambito di una gara bandita dalla Regione Calabria per l’affidamento di servizi di lavanolo alle AA.SS.OO. regionali, erano previsti 9 lotti distinti ed una concorrente partecipava a due di detti lotti, impugnandone tuttavia l’esito solo di uno.
Avendo contestato la validità della Commissione di gara, e vedendosi accolto il ricorso, a quel punto la medesima società chiedeva alla Regione d’annullare anche l’altro lotto a cui aveva partecipato, facendo leva sull’accertata illegittimità della composizione della stessa Commissione per entrambi i lotti.
Tale istanza tuttavia veniva respinta, dal momento che l’accertamento dell’illegittimità della Commissione relativamente al primo lotto NON valeva automaticamente anche per il secondo (non aveva, in altri termini, efficacia di “giudicato esterno”).
Detta decisione veniva impugnata ma il TAR Catanzaro respingeva il ricorso, precisando che “un bando di gara diviso in lotti è un atto plurimo, con la conseguenza che esso individua tante gare autonome per quanti sono i lotti”.
Secondo consolidata giurisprudenza, infatti, la gara suddivisa in più lotti, pur essendo disciplinata dalla medesima lex specialis, non costituisce un’unica procedura ma tante gare autonome e distinte, per cui a ciascun lotto corrisponde una gara “a sé”, che non subisce di conseguenza alcun’interferenza per effetto delle vicende che attengono agli altri lotti (Cons.St., V°, 12/2/2020, n. 1070; III°, 18/5/2020, n. 3135).
Se dunque il decreto d’indizione di una gara è un atto ad oggetto plurimo, che quindi disciplina un numero di gare “distinte” quanti sono i lotti separati da aggiudicare, allo stesso modo il decreto di nomina della Commissione aggiudicatrice, pur essendo composta dagli stessi soggetti, è una autonoma per ogni lotto e, quindi, risulta separata e specifica per ogni singola gara/lotto.
Ne discende che la regola che prevede l’estensione del giudicato “esterno”, ovvero maturato in altra e distinta vicenda processuale, non può trovare applicazione in quanto "Il giudicato esterno presuppone una perfetta coincidenza del petitum, della causa petendi e delle parti che da quel giudicato restano vincolate" (Cons.St., III°, 9/7/2021, n. 5238; V°, 1/10/2018, n. 5605).
Tale circostanza non ricorre però nel caso di specie, dal momento che riguarda gare distinte, dove peraltro risultano coinvolti operatori economici diversi, mentre il giudicato (amministrativo) opera solo inter-partes ed i casi d’efficacia ultra-partes sono del tutto eccezionali e si giustificano in ragione dell’impossibilità di scindere gli effetti dell’atto illegittimo o dell’inscindibilità del vizio dedotto.
In conclusione, quindi, l’affidamento del secondo lotto rimaneva intangibile pur a fronte dell’accertamento circa la sussistenza di una Commissione illegittimamente nominata!