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STUDIO ODONTOIATRICO E PROFESSIONISTA A PARTITA IVA: quali obblighi in tema di onorario?
Tribunale di Vicenza, 25/10/2016, nr. 683
Quali sono le regole per cambiare gli importi versati ai sanitari collaboratori di struttura?
Se il titolare della struttura decide di modificare gli importi pagati ai collaboratori lo può fare verbalmente o deve farlo per iscritto?
Questo il quesito posto al giudice di Vicenza in una causa di lavoro incardinata da un collaboratore nei confronti del titolare di una struttura odontoiatrica.
Sul punto – che coinvolge moltissime realtà in Italia, dato atto anche di una carenza di disciplina specifica e di ACN di settore – la decisione del Tribunale di Vicenza 25 ottobre 2016 n. 683, giudice dott.ssa Beltrame, ha stabilito che la rideterminazione da parte della struttura privata degli importi economici per medici o odontoiatri collaboratori continuativi deve considerarsi legittima anche ove accettata verbalmente e solo per fatti concludenti.
Conseguentemente ha rigettato la richiesta di integrazione economica presentata da una odontoiatra alla società titolare della struttura
Questi i fatti.
Il sanitario ricorrente svolgeva la sua attività all’interno di una struttura sanitaria in regime libero professionale, seppure - come accade ormai quasi sempre - con continuità settimanale e coordinandosi con gli altri operatori all’interno della struttura. Il pagamento era previsto (verbalmente) tra le parti a percentuale del lavoro svolto.
A seguito di una riorganizzazione interna, i titolari della struttura decidevano di modificare i criteri per la determinazione degli importi economici da versare ai collaboratori per la attività espletate, con conseguente lieve diminuzione del quantum percepito dagli stessi. Indetta quindi una riunione con tutti i sanitari, in quella sede venivano spiegate le motivazioni del cambio ed i nuovi criteri di calcolo. Successivamente l’attività dei sanitari proseguiva senza che nessuno sollevasse eccezioni.
A seguito di alcune incomprensioni, i titolari della struttura decidevano poi di interrompere il rapporto con una odontoiatra collaboratrice, che a quel punto si rivolge al Tribunale di Vicenza sostenendo che le modalità di lavoro all’interno della struttura erano tali da configurare una collaborazione coordinata e continuativa con applicazione dell’art. 61 comma 3 del Dlgs 276/2003; in forza di tale norma le riduzioni economiche decise unilateralmente e approvate solo verbalmente e non per iscritto dal lavoratore non potevano essere considerate lecite.
La struttura sanitaria - difesa in causa dagli scriventi legali - sosteneva invece che per le professioni protette iscritte ad albi non può trovare applicazione l’art. 61 sopra richiamato, applicandosi invece il generale art. 2222 del codice civile che non richiede la forma scritta per le modifiche contrattuali tra committente e professionista.
D’accordo con la tesi giuridica della struttura il Tribunale di Vicenza ha rigettato le richieste economiche del sanitario affermando che:
" [...] lo svolgimento dei fatti - come ricostruiti dalla stessa ricorrente in udienza - ed in particolare il costante e univoco comportamento della collaboratrice conferma che la modifica è avvenuta su consenso della stessa, tacitamente espresso; va in proposito rilevato che, peraltro, il comportamento concludente della ricorrente si è protratto per tre anni, cioè fino al maggio 2014 (allorché il rapporto è cessato). Nel corso di tale triennio la ricorrente non solo non ha manifestato alcun dissenso, ma ha anche redatto le fatture alla società secondo i "nuovi" parametri di calcolo.
Seppure quindi l’accordo tacito del sanitario sembra bastare a legittimare una modifica contrattuale anche di natura economica, è fortemente consigliabile oggi disciplinare tali profili attraverso un contratto (anche per evitare il rischio cause).
La materia poi è sotto i riflettori, essendo possibile una radicale modifica alla luce dell’emanando DDL Autonomi di attuazione del Jobs Act.