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STRUTTURE SANITARIE: il contratto con i medici puo incidere sulla responsabilita medica?

12/01/2016

Cass. Civ., sez III, 21/12/2015 n. 25605

Recente sentenza sulla responsabilità di una casa di cura per un intervento di cataratta all’occhio destro effettuato da un medico collaboratore.

Relativamente ai profili di responsabilità la sentenza si pone sulla scia dell’ormai consolidata giurisprudenza per cui sono considerati responsabili contrattualmente non solo il medico che ha effettuato la prestazione ma anche la struttura sanitaria, quest’ultima sia per fatto proprio (ex art. 1218 c.c.) sia per fatto altrui (ex art. 1228 c.c.).

Elemento interessante della sentenza - su cui si intende porre l’attenzione in questo articolo - riguarda invece chi paga ed in quale percentuale.

Principio generale del nostro ordinamento è quello per cui quando un medesimo danno è conseguenza di diverse azioni di più soggetti responsabili - anche indipendenti, ma concorrenti - la responsabilità è solidale e «nel dubbio le singole colpe relative si presumono uguali» (art. 2055 c.c.)

Ciò vuol dire che, ove non vi sia diverso accordo tra le parti, struttura e medico pagheranno metà per ciascuno.

Sotto questo profilo appare chiaro come sia importante avere un contratto scritto tra struttura e medico attraverso il quale le parti decidono come suddividere l’eventuale pagamento del danno al paziente.

Tali contratti possono infatti contenere – oltre a clausole relative ad aspetti più prettamente organizzativi ed economici - anche una clausola ad hoc che riguarda la responsabilità sanitaria, nella quale si chiarisce chi paga ed in quale percentuale.

Solitamente – ma non è una regola fissa perchè dipende dagli accordi delle parti – si prevede che il medico (personalmente o per il tramite della sua assicurazione) in caso di danno al paziente manleva la struttura sanitaria (in tutto o in parte).

In questo senso tale contratto - che spesso viene considerato dalle parti un inutile “appesantimento burocratico”– si rivela invece un fondamentale strumento per “predeterminare” chi nel caso di conflitto con i pazienti.