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STOP agli sconti sulle tariffe ambulatoriali per gli accreditati al SSN. TAR: non piu applicabile la normativa transitoria sulle decurtazionitariffarie

16/04/2014

TAR Molise, sentenza n. 190/2014 depositata in data 21/03/2014
La tematica delle riduzioni tariffarie previste dalla legge finanziaria per l’anno 2007 è stata oggetto di una recente pronuncia del TAR Molise.
Riassumiamo la problematica: la legge n. 296 del 2006, all’art. 1, comma 796, lettera o), disponeva che con decorrenza 1° gennaio 2007 tutte le strutture private accreditate eroganti prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale per conto del Servizio Sanitario Nazionale praticassero uno sconto del 20% per la diagnostica di laboratorio e del 2% per le altre prestazioni specialistiche. Praticamente da più di sette anni le strutture private, dalle grandi case di cure alle più piccole realtà ambulatoriali, si sono viste applicare dalle AUSL un abbattimento della remunerazione sulle prestazioni fino ad un quinto del loro valore tariffario.
Le tariffe erano quelle commisurate agli importi previsti dal c.d. Decreto Bindi. Non era però definita la durata temporale dello sconto.
L’allora Commissario ad acta per il Molise, analogamente a tutte le altre regioni d’Italia, decideva di applicare lo sconto(peraltro tardivamente) alle strutture private accreditate presso la Regionead oltranza. L’IRCCS isernino impugnava tale provvedimento.
Contestualmente la questione della durata dell’applicazione dello sconto finiva davanti alla Corte Costituzionale che investita della questione di legittimità sollevata sull’art. 1, comma 796, lett. o), della l. 296/2006, evidenziava come “nello scrutinio di ragionevolezza, assume rilievo il carattere transitorio della norma” e che pertanto “…non vi è dubbio che la disciplina stabilita dalla norma statale censurata risulta temporalmente limitata”.
Il TAR del Molise ha dunque aderito alla posizione della Corte Costituzionale dichiarando l’illegittimità del protrarsi – oltre il termine temporaneo stabilito nella legge istitutiva-dell’applicazione dello sconto.
L’iter logico-giuridico della decisione è assolutamente intuitivo.Ricostruendo i passaggi:1)la disciplina stabilita dalla norma statale censurata risulta temporalmente limitata al termine del 31 dicembre 2008 (secondo la Corte Costituzionale); 2)il provvedimento adottato dalla regione Molise il 28 dicembre 2009 era quindi retto da una norma transitoria non più vigente;3)il Commissario ad acta aveva dunque applicato tardivamente lo sconto forfettario sulle tariffe previsto dalla legge finanziaria per il 2007 destinata a trovare applicazione nell’esercizio finanziario statale 2007;4)il provvedimento impugnato pertanto deve ritenersi nullo perché emesso in violazione di legge.
La tematica è particolarmente interessante in quanto la pratica della decurtazione tariffaria è analoga in molte altre regioni. Nell’attesa che la sentenza passi in giudicato e che la voce si sparga un interrogativo sorge spontaneo: occorrerà conteggiare gli importi erroneamente fatturati in capo alle singole ASL dalle strutture accreditate degli ultimi 5 anni e disporre la restituzione?