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Siti web aziendali e copyright: alcune indicazioni su cosa e come pubblicare in sicurezza alla luce dell’importante sentenza C - 527/15 di recente emessa dalla Corte di Giustizia UE
Corte di Giustizia UE, sentenza C - 527/15
Attività imprenditoriale e sito web sono ormai un sinonimo: ogni azienda o professionista che voglia far conoscere i propri prodotti o servizi DEVE essere on line. Per questo è importante non sottovalutare come e cosa si pubblica sul proprio sito: richiamare “innocentemente” contenuti di terzi, anche senza l’intento di violare alcuna norma, può far scattare subito la violazione del diritto d’autore altrui.
Un esempio pratico: ho un sito di e – commerce per la vendita di prodotti di altre aziende, perciò scelgo di pubblicare foto, scheda prodotto e/o talvolta anche dei video non realizzati da me, ma “presi” direttamente dal sito web del mio fornitore oppure, sempre per dare informazioni alla clientela, opero link a siti terzi. Ma ho chiesto l’autorizzazione preventiva del titolare? Ed ancora, al di là dell’autorizzazione, mi sono posto il problema che il materiale da me prelevato fosse in effetti di titolarità di quell’azienda? Da qui alla violazione del copyright altrui il passo è molto breve.
Analizziamo la sentenza della Corte dello scorso 27 aprile per trarne alcune indicazioni.
Il caso: un’azienda titolare di un sito di e–commerce vendeva un particolare lettore multimediale integrato da estensioni (c.d. “add - ons”) disponibili su internet.
Tali estensioni, una volta collegato il lettore multimediale ad uno schermo, permettevano, tramite dei link, l’accesso a siti web di diffusione dati in flusso continuo gestiti da terzi (i siti di film, serie televisive e/o partite in “streaming”, per farla breve).
Tali siti web offrivano, poi, sia contenuti messi a disposizione col consenso dell’autore sia, più spesso, contenuti il cui rilascio non era invece stato autorizzato dall’autore.
La particolarità del caso è che acquirenti di tale lettore multimediale erano, non solo privati, ma anche hotel, ristoranti e/o esercizi commerciali che traevano vantaggio economico dalla riproduzione delle opere, potendo in tal modo attirare la clientela.
Nella sentenza cui è pervenuta la Corte alla luce della Direttiva “Infosoc” 2001/29/EC, la parte che ci interessa di più è quella sulla responsabilità dei soggetti che comunicano al pubblico opere altrui, rispetto alla quale la Corte ha concluso che c’è violazione del diritto d’autore quando:
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“il convenuto è consapevole che il contenuto linkato non sia stato licenziato e non può invocare con successo alcuna libera utilizzazione;
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il convenuto opera per profitto, per cui si presume che abbia conoscenza del carattere legittimo / illegittimo del contenuto linkato, e non riesce a confutare tale presunzione;
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il link del convenuto aggira le restrizioni di accesso al contenuto in questione.”
Quindi, si può ipotizzare che chi richiama i contenuti altrui possa anche essere in buona fede, non avendo, cioè, mai inteso violare alcun diritto d’autore, ma non essere in grado di dimostrarlo (perché, ad esempio, non ha chiesto un’autorizzazione che reputava “scontata”).
Quindi, attenzione ad utilizzare i contenuti di terzi per farsi pubblicità e/o attirare clientela: quando lo scopo della diffusione al pubblico è il guadagno, la buona fede non scongiura la violazione del diritto d’autore, con conseguenze risarcitorie che possono essere anche pesantissime in quanto rapportate all’ampiezza della diffusione (n.b. un sito web può essere visitato da un numero indefinito di persone ogni giorno !)
Da ciò ne deriva che la costruzione dei contenuti di un sito vada valutata con attenzione, possibilmente con un’assistenza legale preventiva sulle relative modalità.