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SISTEMA TESSERA SANITARIA - INVIO TELEMATICO DEI DATI: chi, cosa, quando e perche

21/01/2016

D.M. 31 luglio 2015 (G.U. n. 185 dell11 agosto 2015)

A partire dal 2016 il Sistema Tessera Sanitaria (STS) dovrà mettere a disposizione dell’Agenzia delle Entrate i dati consolidati relativi alle spese sanitarie sostenute dai contribuenti nel periodo d’imposta precedente, pertanto nel mese di agosto scorso sono state fissate le regole per l’invio telematico di tali dati ed i soggetti obbligati.

La prima scadenza è prevista per il 31 gennaio 2016, possibile uno slittamento al 9 febbraio.

Vediamo meglio di cosa si tratta.

 

Con il D.M. 31 luglio 2015, “Modalità tecniche di utilizzo dei dati delle spese sanitarie ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata”, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha descritto le specifiche tecniche e le modalità operative relative alla trasmissione telematica delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria.

Lo scopo ultimo è quello di rendere disponibili all'Agenzia delle Entrate i seguenti dati:

- Spese sanitarie sostenute dai contribuenti nel periodo di imposta precedente;

- Rimborsi effettuati nell’anno precedente per prestazioni non erogate o parzialmente erogate specificando la data nella quale sono stati versati i corrispettivi delle prestazioni non fruite; affinché il totale delle spese sanitarie sostenute dal cittadino che riceve la dichiarazione dei redditi precompilata affluisca direttamente nella stessa. Nello specifico si tratta attualmente della platea di contribuenti destinatari del modello 730 precompilato, prevalentemente lavoratori dipendenti e pensionati, mentre nulla è ancora operativo in tal senso per i lavoratori autonomi, anche se i dati vengono trasmessi per tutti i cittadini.

Lo scopo della normativa è quello di arrivare un domani a far sì che il contribuente possa compilare in autonomia, o quasi, la propria dichiarazione dei redditi, oltre a monitorare la spesa sanitaria per soggetto, dato che può risultare utile anche in ambito di controlli che l’Agenzia effettua sulla capacità reddituale dei cittadini.

 

Il D.M. ha quindi previsto il primo invio di dati relativi agli scontrini e alle fatture dell’intero anno 2015 entro il 31 gennaio 2016 (che probabilmente diventerà per quest’anno il 9 febbraio 2016).

CHI DEVE INVIARE I DATI:

  • le aziende sanitarie locali;

  • le aziende ospedaliere;

  • gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;

  • i policlinici universitari;

  • le farmacie, pubbliche e private (scontrini e fatture);

  • i presidi di specialistica ambulatoriale;

  • le strutture per l'erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, gli altri presidi e strutture accreditati per l'erogazione dei servizi sanitari;

  • i professionisti iscritti all'Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri.

 

I dati possono essere trasmessi:

  • direttamente dai soggetti interessati (vedi elenco sopra)

  • per delega conferita alle associazioni di categoria o a professionisti che si occupano della contabilità` degli stessi.

Infatti, come precisato nell’allegato A al citato D.M. par. 4.4, nel caso di documenti fiscali cartacei, i soggetti delegati possono essere
individuati solo nell’ambito di coloro che già trattano per conto del medesimo soggetto delegante lo stesso documento fiscale per altre finalità` previste dalla normativa vigente.

In questo caso, le associazioni di categoria o i soggetti che si occupano della contabilità dei soggetti sopra elencati, devono richiedere al MEF – Ministero Economia e Finanze, una specifica abilitazione per l’invio telematico dei dati per conto del delegante (art. 2, comma 4, D.M. 31 luglio 2015).

 

QUALI DATI VANNO TRASMESSI:

I dati da trasmettere sono diversi a seconda del soggetto obbligato (si veda allegato A al D.M. 31 luglio 2015):

FARMACIE PUBBLICHE E PRIVATE

Per ogni scontrino, fattura ovvero ricevuta emessa da ogni farmacia, a seguito della presentazione da parte dell’assistito della Tessera Sanitaria, devono essere inviate le informazioni riguardanti le seguenti tipologie di prestazioni sanitarie:

- Ticket (Quota fissa e/o differenza con generico)

- Acquisto o affitto di protesi sanitarie

- Acquisto di medicinali

- Spese riguardanti l’acquisto o l’affitto di dispositivi medici CE (ad esempio apparecchio per aerosol o per la misurazione della pressione sanguigna)

- Altre spese sanitarie detraibili (es. test per glicemia, colesterolo e trigliceridi, misurazione con modalità non invasiva della pressione arteriosa, ecc.)

- Altre spese sanitarie sostenute dagli assistiti, non comprese nell’elenco precedente.

Di seguito si riportano le sole codifiche delle tipologie di spesa sanitaria sostenuta dall’assistito, secondo il formato e lo standard riportato nel D.M.:  

Il Campo assume i seguenti valori:

TK= Ticket (Quota fissa e/o Differenza con il prezzo di riferimento)

FC= Farmaco, anche omeopatico

FV = Farmaco per uso veterinario

PI = protesica e integrativa

AD= Acquisto o affitto di dispositivo medico CE

AS= Spese sanitarie relative ad ECG, spirometria, Holter pressorio e cardiaco, test per glicemia, colesterolo e trigliceridi o misurazione della pressione sanguigna, prestazione previste dalla farmacia dei servizi e simili sanguigna)

AA= Altre spese

 

STRUTTURE SANITARIE PUBBLICHE E PRIVATE ACCREDITATE PER L'EROGAZIONE DEI SERVIZI SANITARI DEL SSN E DEI SASN

Per ogni fattura ovvero ricevuta emessa da ogni struttura specialistica pubblica o privata, devono essere inviate le informazioni riguardanti le seguenti tipologie di prestazioni sanitarie:

- Ticket (Franchigia e/o Quota fissa, Pronto soccorso e Accesso diretto)

- Spese prestazioni assistenza specialistica ambulatoriale esclusi interventi di chirurgia estetica

- Visita medica generica e specialistica o prestazioni diagnostiche e strumentali

- Analisi, indagini radioscopiche, ricerche e applicazioni

- Intervento di chirurgia estetica ambulatoriale o ospedaliero

- Protesica e integrativa (extra farmacia e strutture accreditate)

- Prestazioni chirurgiche, esclusi gli interventi di chirurgia estetica deturpanti

- Ricoveri collegati a una operazione chirurgica o a degenze, al netto delle spese relative ai comfort

- Spese prestazioni assistenza specialistica ambulatoriale esclusi interventi di chirurgia estetica

- Visita medica generica e specialistica o prestazioni diagnostiche e strumentali

- Cure termali, previa prescrizione medica

- Altre spese sostenute dagli assistiti, non comprese nell’elenco precedente.

Di seguito si riportano le sole codifiche delle tipologie di spesa sanitaria sostenuta dall’assistito, secondo il formato e lo standard riportato nel D.M.:

TK= Ticket (Franchigia. Quota fissa, Pronto Soccorso e accesso diretto)

SR= Spese prestazioni assistenza specialistica ambulatoriale esclusi interventi di chirurgia estetica. Visita medica generica e specialistica o prestazioni diagnostiche e strumentali. Prestazione chirurgica ad esclusione della chirurgia estetica. Ricoveri ospedalieri, al netto del comfort. Certificazione medica.

CT= Cure Termali

PI= Protesica e integrativa (extra farmacia e strutture accreditate)

IC= Intervento di chirurgia estetica ambulatoriale o ospedaliero

AA= Altre spese 5

 

ISCRITTI ALL’ALBO DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI

Per ogni fattura ovvero ricevuta emessa da ogni medico iscritto all’ordine, a seguito della presentazione della Tessera Sanitaria, devono essere inviate le informazioni riguardanti le seguenti tipologie di prestazioni sanitarie:

- Spese per prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale esclusi gli interventi di chirurgia estetica.

- Visite mediche generiche e specialistiche o prestazioni diagnostiche e strumentali.

- Prestazioni chirurgiche ad esclusione della chirurgia estetica.

- Interventi di chirurgia estetica ambulatoriali o ospedalieri.

- Certificazioni mediche.

- Altre spese sostenute dagli assistiti, non comprese nell’elenco precedente.

Di seguito si riportano le sole codifiche delle tipologie di spesa sanitaria sostenuta dall’assistito, secondo il formato e lo standard riportato D.M.:

SR= Spese prestazioni assistenza specialistica ambulatoriale esclusi interventi di chirurgia estetica. Visita medica generica e specialistica o prestazioni diagnostiche e strumentali. Prestazione chirurgica ad esclusione della chirurgia estetica. Ricoveri ospedalieri, al netto del comfort. Certificazione medica.

IC= Intervento di chirurgia estetica ambulatoriale o ospedaliero

AA= Altre spese 

 

Per ciascuna spesa o rimborso, i dati che dovranno essere resi disponibili sul Sistema Tessera Sanitaria sono:

a) codice fiscale del contribuente o del familiare a carico cui si riferisce la spesa o il rimborso;

b) codice fiscale o partita IVA e cognome e nome o denominazione del soggetto che ha emesso il documento fiscale (scontrino o fattura)

c) data del documento fiscale che attesta la spesa;

d) tipologia della spesa;

e) importo della spesa o del rimborso;

f) data del rimborso.

 

SANZIONI PER I DATI NON TRASMESSI

I soggetti sopra indicati, che non ottemperino agli obblighi di invio dei dati sono passibili di sanzioni anche importanti.

In caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati, si applica una sanzione di 100 euro per ogni comunicazione (documento), fino ad un massimo di 50.000 euro.

La sanzione non si applica se la trasmissione dei dati corretti e` effettuata entro i 5 giorni successivi alla scadenza, ovvero, nei casi di segnalazione da parte dell’Agenzia delle Entrate, entro i 5 giorni successivi alla segnalazione stessa. Se la segnalazione e` trasmessa entro 60 giorni dalla scadenza, la sanzione e` ridotta d un terzo con un massimo di 20.000 euro.

 

DUBBI E PUNTI CRITICI

1.            L’opposizione del contribuente all’invio dei dati

L’invio dei dati, come indicato, è un obbligo di legge. Ne consegue che le strutture indicate non possono esimersi dall’invio, viste anche le sanzioni, né devono richiedere preventivamente un consenso al contribuente (ai sensi dell’art. 24 del D.lgs. 196/2003).

Ciascun “paziente” potrà esercitare la propria opposizione all’invio. Occorre fare particolare attenzione perché l’opposizione all’utilizzo delle spese sanitarie (Provvedimento Agenzia Entrate prot. 103408/2015 – punto 2.4.7) può essere esercitata direttamente dall’assistito che abbia compiuto i sedici anni d’età. Se l’assistito non ha compiuto i sedici anni d’età o è incapace di agire l’opposizione viene effettuata per suo conto dal rappresentante o tutore.

Ecco come:

-    Per i soli dati riguardanti l’anno 2015 il contribuente può` esercitare l’opposizione a rendere disponibili all’Agenzia delle Entrate i dati, comunicandolo direttamente all’Agenzia delle Entrate, secondo le modalità indicate nel Provvedimento dell’Agenzia Prot. N. 103408/2015 e disponibili sul sito dell’Agenzia medesima.

-    Per le prestazioni erogate dall’anno 2016, le modalità indicate sono:

a)  nel caso di scontrino parlante, non comunicando al soggetto che emette lo scontrino il codice fiscale riportato sulla tessera sanitaria;

b) negli altri casi chiedendo verbalmente al medico o alla struttura sanitaria l’annotazione dell’opposizione sul documento fiscale. L’informazione di tale opposizione deve essere conservata anche dal medico/struttura sanitaria.

 

-    L’opposizione può essere effettuata, già a partire dal 2016 per i dati relativi all’anno 2015, in relazione ad ogni singola voce, dal 1 al 28 febbraio dell’anno successivo al periodo di imposta di riferimento, accedendo all’area autenticata del sito web dedicato al Sistema Tessera Sanitaria tramite Tessera Sanitaria TS-CNS oppure tramite le credenziali Fisconline rilasciate dall’Agenzia delle Entrate. In tal modo l’assistito può consultare l’elenco delle spese sanitarie e selezionare singole voci per le quali esprime la propria opposizione all’invio dei relativi dati per l’elaborazione della dichiarazione precompilata.

 

E’ altresì prevista nel provvedimento citato (punto 2.4.8) la possibilità per il contribuente di inserire le spese per le quali è stata esercitata l’opposizione nella successiva fase di modifica o integrazione della dichiarazione precompilata, purché sussistano i requisiti per la detraibilità delle spese sanitarie previsti dalla legge.

 

A parere di chi scrive, constatata la scarsa conoscenza di questo provvedimento, si consiglia alle strutture coinvolte di predisporre delle informative o comunicazioni per il paziente.  Non esiste un obbligo in questo senso, ma è una necessità che può essere utilizzata anche per l’instaurazione di un buon rapporto struttura sanitaria – paziente.

 

2.            Operatività dell’invio

Sul sito www.sistemats1.sanita.finanze.it accedendo al menù sulla sinistra “730 – spese sanitarie” sono attualmente disponibili le istruzioni operative per medici e odontoiatri che riassumono come accreditarsi al sistema e come operare per l’invio delle informazioni richieste.

 

Per la di trasmissione dei dati di spesa sanitaria (Cfr. DM 31/7/2015 capitolo 4.4) i medici possono utilizzare:

1. Un’apposita applicazione web resa disponibile dal sistema TS, disponibile sul sito www.sistemats.it, per l’inserimento dei dati di ogni singolo documento fiscale comprensivo delle voci di spesa;

2. il proprio sistema software, opportunamente integrato a cura del fornitore del software medesimo con le funzionalità necessarie per dialogare via web services seguendo le specifiche tecniche pubblicate sul sito Sistema TS.

 

Gli altri soggetti (e i medici che non si avvalgono del data entry) devono produrre un file in formato Xml secondo il tracciato standard indicato nelle specifiche tecniche del 6 Agosto 2015, al quale le case di software si stanno conformando in questi giorni al fine di integrare i programmi in uso nelle strutture sanitarie.

Avv. Alessandra Delli Ponti

Dott.ssa Marika Bordoni